Specializzazioni mediche- decreto di distribuzione dei posti A.A. 2018/2019

Nota Prot. n. 617 Ufficio: MIUR 8 LUGLIO 2019 

VISTO il decreto direttoriale 2 maggio 2019 prot. n. 859 e s.m.i., recante  il “bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2018/2019”, con il quale, nelle more della determinazione del contingente di medici specialisti da formare per l’a.a. 2018/2019 in rapporto al fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stato bandito il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2018/2019;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 859/2019, il quale prevede che : «Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi […] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuola, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2018/2019 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999»;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, in 8.569 unità per l’a.a. 2017/2018, in 8.523 unità per l’a.a. 2018/2019 ed in 8.604 unità per l’a.a. 2019/2020;
VISTA la nota del 16 gennaio 2019 prot. n. 2450 con la quale il Ministero della Salute, al fine di provvedere per l’a.a. 2018/2019 alla determinazione del numero globale dei medici da formare per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle finanze «di conoscere le risorse messe a disposizione […] per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica ivi comprese quelle rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti da parte del Dicastero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca»;
VISTA la nota del 28 gennaio 2019 prot. n. 15566 con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha comunicato il livello complessivo del finanziamento per l’a.a. 2018/2019;
VISTA la nota del 31 gennaio 2019 prot. n. 6026, con la quale il Ministero della Salute ha chiesto di indicare «le effettive e complessive risorse finanziarie disponibili per l’a.a. 2018/2019 e, conseguentemente, il numero dei contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato, riferiti al primo anno di corso»;
VISTA la nota del 5 aprile 2019 prot. n. 12471 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha comunicato l’ammontare della spesa necessaria per la copertura delle coorti di specializzandi già iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti e che risulteranno ancora attive nell’a.a. 2018/2019, tenuto conto sia  delle sospensioni sia delle economie, chiedendo «di conoscere il numero di contratti di formazione medica specialistica finanziabili per l’a.a. 2018/2019»;
VISTA la nota del 26 aprile 2019 prot. n. 22803, con la quale il Ministero della Salute ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle finanze di conoscere il «livello complessivo di risorse da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica relative all’anno accademico 2018/2019, avuto particolare riguardo al numero di contratti attivabili per l’iscrizione al primo anno di corso delle Scuole di specializzazione»;
VISTA la nota del 17 maggio 2019, prot. 118461 con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha comunicato  che per l’a.a. 2018/2019  «risulta finanziariamente sostenibile l’ammissione al primo anno di formazione specialistica di n. 8.000 medici»;
VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’Economia e finanze, in corso di perfezionamento, recante la determinazione del numero globale degli specialisti da formare per l’a.a. 2018/2019, per ciascuna tipologia di specializzazione, definito  in un numero pari a 8.000 unità;
VISTA le note del 24 aprile 2019 prot. n. 14445 e del 13 maggio 2019 prot. n. 16416, con le quali il MIUR ha chiesto alle Università di comunicare tramite caricamento in Banca Dati Offerta Formativa – SSM 2018/2019, gli eventuali contratti aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali,  derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici e/o privati, da attivare per l’a.a. 2018/2019 con riferimento alle diverse tipologie di Scuola riordinate ai sensi del Decreto ministeriale n.68/2015 e compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse Scuole, precisando anche l’eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi Enti finanziatori
VISTE le proposte caricate in Banca dati dagli Atenei per l’a.a. 2018/2019 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici e/o privati;
VISTA la nota 24 aprile 2019, prot. n. 14458 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto alle Regioni di volere  porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’espletamento del concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica da finanziare per l’a.a. 2018/2019, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige”, nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 recante “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico” e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n.1564/2013 e n. 1914/2017 e successive modificazioni;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale “sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”;
VISTA la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6” - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la Regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post universitaria in ambito sanitario provvedendo all’abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
VISTA la deliberazione n. 615/2019 con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie dei contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l’a.a. 2018-2019;
VISTO l’art. 1, comma 5, della legge della regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5 recante “Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia”, come integrato dapprima dall’art. 5, comma 46, della legge 23 maggio 2013, n. 12 e successivamente dalla legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione autonoma Sardegna n. 39/2016 del 9 agosto 2017 e n. 53/26 del 28 novembre 2017;
VISTA la legge della regione autonoma Friuli Venezia  Giulia 11 agosto 2016, n. 14, in particolare l’art. 8 comma 61 il quale prevede che :«I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso»;
VISTA la legge della regione autonoma Friuli Venezia  Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, in particolare l’art. 9, commi dal 7 al 10;
VISTA la nota del 3 luglio 2019 prot. n. 13901 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la quale è stata trasmessa l’indicazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Trieste e di Udine cui attribuire i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale Friuli Venezia Giulia per l’a.a. 2018/2019 come da delibera della Giunta regionale del 21  giugno 2019 n. 1010;
VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;
VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;
VISTO l’Accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002;
VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 5 giugno 2019/1718  d F.R. prot. n. 67634/RSM  e  10 giugno 2019 prot. n. 103108/UNIMORE;
VISTA la nota del 20 giugno 2019 prot. n. 3406 con la quale l’INPS ha comunicato il finanziamento di dieci  contratti di formazione medica specialistica per la tipologia di Scuola “Medicina Legale” da riservare  «ai figli ed orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici»;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757 in base al quale «per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art.35, comma 1, del d.lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare»;
VISTE le note dell’8 aprile 2019 prot. n. 62062, del 23 aprile 2019 prot. n. 70377 e la comunicazione del 4 luglio 2019, con le quali il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN), a seguito della richiesta del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ha comunicato, ai sensi del citato art. 757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le proprie esigenze di medici specialisti per l’a.a. 2018/2019, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN, quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa;
VISTO il comma 3, dell’art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, «è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2»;
VISTA la nota 23 aprile 2019 prot. n. 14211, con cui il Ministero dell’Interno, a seguito della richiesta del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ha comunicato, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, il numero dei posti in soprannumero da riservare per le esigenze della sanità della Polizia di Stato per l’a.a. 2018/2019;
TENUTO CONTO che per l’a.a. 2018/2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze, a seguito della richiesta del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di Finanza;
VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole” e, in particolare, l’art. 1, comma 7, in base al quale  «il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati»;
VISTO il comma 3 dell’art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 in base al quale si dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, «è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2»;
TENUTO CONTO che per l’a.a. 2018/2019 il Ministero degli Affari esteri e delle cooperazione internazionale, a seguito della richiesta del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n.368/1999, nonché a medici extracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge n. 4/1999;
VISTO il comma 4 dell’articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale «il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola»;
TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell’articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a)medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;  b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;  d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
VISTE  le note del 19 aprile 2019 prot. n. 22122 e del 29 maggio 2019 prot. n. 28116 con le quali il Ministero della Salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome, ha comunicato, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, del d.lgs. n.368/1999, le esigenze del SSN per l’a.a. 2018/2019 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la capacità recettiva delle Scuole;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n.368/1999 il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna Scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, tenuto conto, tra l’altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola stessa;
VISTI gli esiti della procedura di accreditamento ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 avviata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca con nota del 25 febbraio 2019 prot. n. 6248 che ha portato alla emanazione dei decreti direttoriali in data in data 3 e 4 luglio 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l’.a.a. 2018/2019;
RITENUTO di procedere all’assegnazione dei contratti tenendo anche conto della capacità ricettiva, dei volumi assistenziali e delle performanceassistenziali delle singole strutture nonché della consistenza e dei requisiti assistenziali delle reti formative delle singole Scuole di specializzazione;
RITENUTO di procedere tenendo conto, altresì, dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di Scuola, nonché degli indicatori di performanceformativa di cui al summenzionato decreto n. 402/2017;
RAVVISATA l’opportunità di attivare le Scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna Scuola, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione  idonea all’attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle Scuole anche su base regionale e la copertura del relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli Atenei di attivare Scuole in collaborazione con altri Atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all’art. 3 comma 3 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
TENUTO CONTO, altresì, di quanto sottoscritto in sede di Accordo 21 giugno 2018  tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella parte in cui prevede che: «2.Con riferimento agli anni accademici 2018/-2019 e 2019/2020, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le province autonome, nel rispetto delle reciproche attribuzioni comunque preordinate al raggiungimento del medesimo interesse pubblico, si impegnano ad identificare un percorso di costante confronto per la determinazione dei principi e dei criteri di riferimento da utilizzarsi per la definizione globale dei contratti di formazione medica specialistica da assegnare alle tipologie di specializzazioni nonché per la distribuzione dei contratti medesimi alle Scuole di specializzazione degli Atenei, salvaguardando in ogni caso la qualità della formazione di cui al decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402»;
TENUTO CONTO, pertanto, che, a seguito di quanto condiviso con le regioni in attuazione del punto 2 dell’anzidetto Accordo 21 giugno 2018, nel procedere all’assegnazione dei contratti si è tenuto conto anche delle esigenze rappresentate in sede di Accordo da ciascuna Regione relativamente al proprio fabbisogno di personale espresso per singola tipologia di specializzazione,  ferma restando la salvaguardia della qualità della formazione di cui al Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402;
TENUTO CONTO che l’Offerta Formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ai sensi del comma 2, dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 ed in relazione al citato decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle finanze relativo al contingente globale da formare ripartito per tipologia di specializzazione, alla ripartizione per l’a.a. 2018/2019, tra le diverse scuole
ACQUISITO il parere del Ministero della Salute;

D E C R E T A

Art. 1

  1. Per l’a.a. 2018/2019 i posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, pari a 8000, sono distribuiti, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a.. 2018/2019, secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Nel medesimo Allegato 1 sono altresì indicati i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati,  nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n.368/1999 e la loro distribuzione per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2018/2019.
  3. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 4, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle regioni e dalle Province autonome.
  4. I posti aggiuntivi che nell’Allegato 1 sono indicati come coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli enti finanziatori,  sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli anzidetti requisiti. Con successivo decreto direttoriale integrativo del bando e del presente provvedimento sono indicati i requisiti richiesti di cui al presente comma 4. 

Art. 2

  1. I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi di cui al comma 4 dell’art. 1  per i quali sia previsto il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti specifici  - così come indicati nel successivo decreto direttoriale integrativo del bando e del presente provvedimento -  secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate nel sopra citato decreto direttoriale integrativo.

Art. 3

  1. Fermo quanto disposto all’art. 3 ed all’art. 4 del bando prot. n. 859/2019, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l’a.a. 2018/2019 la distribuzione dei posti riservati ed in sovrannumero alle categorie riservatarie di cui all’art. 3 del bando prot. n. 859/2019 è definita per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2018/2019  nella tabella di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
f.to Dott. Marco Bussetti

ALLEGATO N. 1 TABELLA POSTI PDF 


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