MISURE PER IL SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)
(GU n.62 del 9-3-2020)
Vigente al: 10-3-2020
Capo I
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della
Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in
materia di profilassi internazionale;
Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di potenziamento della rete di assistenza
territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari
regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti
dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come
individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive
modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui
all'articolo 17;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita'
ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito
delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata
dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini
professionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana,
abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli
idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque
entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a
personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non
iscritto al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il
decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente
comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 2
Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al
Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti
dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,
per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e
hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in
deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per
ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia
disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020,
la sospensione delle attivita' di formazione superiore, l'esame
finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere
svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa
certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio
pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le
indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 30 settembre 2016.
Art. 3
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende
e degli enti del SSN
1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui
all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni
procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale
e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla
fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Art. 5
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte
ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,
nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di volontariato
1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 7
Sorveglianza sanitaria
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori
sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono
sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo
per COVID-19.
Capo II
Potenziamento delle reti assistenziali
Art. 8
Unita' speciali di continuita' assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede
di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'
speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono
far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di
continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i
laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e
l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'
speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere
dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure
gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto
soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le
ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Art. 9
Assistenza a persone e alunni con disabilita'
1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la
sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del
personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di
concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di
servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con
disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di
persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per
ossigenoterapia
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei
farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione
nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le
modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale,
attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,
in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle
farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei
presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al
presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche
modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati
in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con
cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che
necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in
ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute
puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla
legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Capo III
Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto
Art. 11
Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici
1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il
pagamento immediato o anticipato delle forniture.
2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente
alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo
stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti
attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo
della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui
sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha
posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci,
esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.
Art. 12
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il
potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla
gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il
Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei Soggetto
attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741,
e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i
relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei
ventilatori.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185
milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul
fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo IV
Altre disposizioni
Art. 13
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture
pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza,
le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi
incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano
le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai
CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione
appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro
nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 14
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere
t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti
operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'
gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di
assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio
di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la
comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino
necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse
alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1
possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo
regolamento o fornire una informativa semplificata, previa
comunicazione orale agli interessati della limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati
personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.
Art. 15
Sanzioni amministrative
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione
degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei
gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata
altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».
Art. 16
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive
disponibilita' di bilancio.
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2,
5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per
l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia
e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.
 
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020

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