FORMAZIONE ECM

Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo ECM?

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: Paragrafo Testo1.2 Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018

fonte https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx


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