Corsi Ecm novità recupero e spostamento crediti ecm nel triennio formativo delibera del 15 dicembre 2021

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Corsi ecm novità del 15/12/2021 recupero e spostamento crediti ecm

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato la delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.

DELIBERA

1. Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.

2. Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

3. Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

4. La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

 

La delibera evidenzia che 

il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale al paragrafo 3.7 rubricato “Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016”, nel recepire la delibera della Commissione del 28 settembre 2018, prevede che “i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. T

ale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite”;

la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022 ha previsto, da un lato, che lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020, dall’altro, che “L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1, punti 1 e 2”;
 
la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 10 giugno 2020 in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, così come modificata ed integrata dalle delibere del 4 febbraio e del 23 giugno 2021, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo del triennio 2014-2016;
 
la nota del Presidente del Co.Ge.A.P.S. del 27 ottobre 2021 prot. n. 34-C/21 rappresenta che:
• ad oggi, soltanto 26.500 professionisti sanitari hanno trasferito crediti dal triennio 2017-2019 al 2014- 2016, a fronte di circa 700.000 professionisti non certificabili nel triennio 2014-2016;
 
il Consorzio, ove autorizzato dalla Commissione nazionale, avrebbe la possibilità tecnica di procedere in automatico allo spostamento “d’ufficio” dei crediti al triennio 2014-2016 per quei professionisti che hanno acquisito crediti nel triennio 2017-2019, utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, evidenziando, tuttavia, che ciò, pur aumentando il numero dei professionisti certificabili per tale triennio, potrebbe creare l’effetto collaterale di sottrarre ad alcuni professionisti crediti utili alla certificazione del triennio 2017-2019:
 
• in relazione all’esenzione di cui al par. 4.2 lettera o) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, soltanto 1276 professionisti hanno presentato la relativa istanza sul portale e/o sull’APP Co.Ge.A.P.S. rispetto ad una popolazione di 74.738 di over 70. La ragione di ciò probabilmente risiede nel fatto che i professionisti presuppongono che lo stato di quiescenza, pur mantenendo attiva l’iscrizione all’Ordine, comporti automaticamente un esonero dall’obbligo ECM o quantomeno i professionisti non sentono l’esigenza di richiedere tale esonero sul portale Co.Ge.A.P.S. Pertanto, il Consorzio propone alla Commissione nazionale di attribuire a tutti i professionisti sanitari iscritti agli ordini professionali, al compimento del settantesimo anno d’età, lo status di esonerato ECM, presupponendo lo stato di quiescenza. Resterebbe salva, comunque, la facoltà per tali professionisti di comunicare il mantenimento dell’attività professionale sul portale Co.Ge.A.P.S., rinunciando quindi all’esonero;
 
• il Consorzio intende modificare sul portale e sull’APP Co.Ge.A.P.S. l’attuale funzione di gestione dei crediti mancanti in quanto spesso tale funzione è utilizzata impropriamente dai professionisti per l’inserimento di crediti relativi ad eventi FAD i cui report non sono stati ancora trasmessi dai provider. In particolare, l’abuso di tale funzione rischia di dar luogo a duplicazioni di crediti e partecipazioni. Pertanto, il Consorzio intende trasformare la funzione in questione in una segnalazione soggetta a verifica che non darà luogo ad un’attribuzione di crediti per autocertificazione;

FONTE 

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=167


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