Corsi ecm novità del 15/12/2021 recupero e spostamento crediti ecm
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato la delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.
DELIBERA
1. Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.
2. Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
3. Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
4. La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
La delibera evidenzia che
il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale al paragrafo 3.7 rubricato “Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016”, nel recepire la delibera della Commissione del 28 settembre 2018, prevede che “i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. T
ale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite”;
FONTE