Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo

laurea abilitante  
Novità per le Lauree magistrali abilitanti
all'esercizio delle professioni sanitarie
di odontoiatra, farmacista, veterinario,
psicologo, chimico, fisico e biologo
 
                                                       
LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 
Disposizioni in materia
di titoli universitari abilitanti.
(GU n.276 del 19-11-2021)
  in vigore dal: 4-12-2021 
Art. 1 
 
Lauree  magistrali  abilitanti  all'esercizio  delle  professioni  di
  odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo 
 
  1. L'esame finale per il conseguimento delle  lauree  magistrali  a
ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria  -  classe  LM-46,  in
farmacia  e  farmacia  industriale  -  classe  LM-13  e  in  medicina
veterinaria  -  classe  LM-42  nonche'  della  laurea  magistrale  in
psicologia - classe LM-51 abilita  all'esercizio  delle  professioni,
rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario
e di psicologo. 
  2.  Nell'ambito  delle  attivita'   formative   professionalizzanti
previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno
30 crediti formativi universitari sono acquisiti con  lo  svolgimento
di un tirocinio pratico-valutativo interno ai  corsi  di  studio.  Le
specifiche modalita' di svolgimento,  certificazione  e  valutazione,
interna al corso di studi, del tirocinio  sono  previste  nell'ambito
della disciplina delle citate classi e dei regolamenti  didattici  di
ateneo dei relativi corsi di studio. 
  3. Con riferimento alla professione di psicologo, una  parte  delle
attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere
svolta all'interno del corso di studio  della  laurea  in  scienze  e
tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento  della  classe  di
laurea  di  cui  al  presente  comma,  limitatamente   al   tirocinio
pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di  cui  all'articolo
3
      Art. 2 
 
Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni
  di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale 
 
  1.   L'esame   finale   per   il   conseguimento    delle    lauree
professionalizzanti in  professioni  tecniche  per  l'edilizia  e  il
territorio  -  classe  LP-01,  in   professioni   tecniche   agrarie,
alimentari e forestali -  classe  LP-02  e  in  professioni  tecniche
industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita  all'esercizio
delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di  geometra
laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario  laureato  e  di
perito industriale laureato. 
                               Art. 3 
 
       Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea 
        magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti 
 
  1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di
cui  all'articolo  1  e  delle  lauree  professionalizzanti  di   cui
all'articolo 2  comprendono  lo  svolgimento  di  una  prova  pratica
valutativa delle competenze professionali acquisite con il  tirocinio
interno ai  corsi  di  studio,  volta  ad  accertare  il  livello  di
preparazione tecnica del candidato per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame
finale  e'  integrata  da  professionisti  di  comprovata  esperienza
designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o  del  collegio
professionale di riferimento. 
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi di laurea
magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli  1  e
2.  Con  il  decreto  di  cui  al  presente   comma   sono   altresi'
disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul
collegio professionale e  sentite  le  rappresentanze  nazionali  del
rispettivo  ordine  o  collegio  professionale,   le   modalita'   di
svolgimento e di valutazione del  tirocinio  pratico-valutativo,  ivi
compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di  cui
all'articolo 1, comma 2,  e  della  prova  pratica  valutativa  delle
competenze professionali  acquisite  con  il  tirocinio,  nonche'  la
composizione paritetica della  commissione  giudicatrice  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al  presente  comma
non e' richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
  3. Con decreto rettorale, da adottare ai  sensi  dell'articolo  11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,  n.  341,  le  universita'
adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai  corsi
di studio delle classi di laurea di cui agli articoli  1  e  2  della
presente legge. 
                               Art. 4 
 
              Ulteriori titoli universitari abilitanti 
 
  1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento  di
corsi di studio che  consentono  l'accesso  all'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il  quale  non  e'
richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere
resi abilitanti, con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di  concerto
con il Ministro vigilante sull'ordine o  sul  collegio  professionale
competente, previa richiesta  delle  rappresentanze  nazionali  degli
ordini  o  dei  collegi  professionali  di  riferimento,  oppure   su
iniziativa del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro vigilante sull'ordine o  sul  collegio  professionale
competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale. 
  2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1  sono  disciplinati
gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica  valutativa
per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli
universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante
all'esercizio della professione, previo superamento di  un  tirocinio
pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono
altresi' le modalita' di svolgimento e  di  valutazione  della  prova
pratica  valutativa  nonche'  la   composizione   della   commissione
giudicatrice,  che  e'  integrata  da  professionisti  di  comprovata
esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle
relative federazioni nazionali. 
  3. I regolamenti di cui ai commi 1 e  2  sono  emanati  sulla  base
delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 
    a) riordino della disciplina di cui ai  regolamenti  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4,
al fine dell'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente
legge; 
    b) semplificazione delle modalita' di svolgimento  del  tirocinio
pratico-valutativo e della prova pratica valutativa; 
    c) determinazione  dell'ambito  dell'attivita'  professionale  in
relazione alle rispettive classi di laurea; 
    d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui  alla  lettera
c),  indicando  i   necessari   raccordi   con   la   piu'   generale
organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; 
    e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio  e  della
prova pratica di cui alla lettera b); 
    f)  composizione  paritetica   delle   commissioni   giudicatrici
dell'esame finale. 
  4. Dalla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al
presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili
con essi e con la presente legge, la cui ricognizione e'  rimessa  ai
regolamenti medesimi. 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul  collegio
professionale competente, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguata  la
disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai  sensi
del presente articolo. Con decreto rettorale, da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341,
le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo. 
                               Art. 5 
 
                 Disposizioni specifiche in materia 
              di taluni titoli universitari abilitanti 
 
  1. Le professioni di chimico,  fisico  e  biologo  sono  esercitate
previo superamento  dell'esame  finale  per  il  conseguimento  delle
rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina  delle  classi
di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma  prevede  lo
svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e  il
superamento di una prova pratica valutativa. 
  2. Per  l'adeguamento  della  disciplina  delle  classi  di  laurea
magistrale  di  cui  al  comma  1  nonche'  per   l'adeguamento   dei
regolamenti  didattici  di  ateneo,  si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi  1  e  2
dell'articolo  4  sono  adottati,  fermo  restando  il  concerto  del
Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale,  sentite  le
rappresentanze   nazionali   del   medesimo   ordine    o    collegio
professionale. 
                               Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli  articoli
3, 4 e 5 si applica a decorrere  dall'anno  accademico  successivo  a
quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai
medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda  i  corsi  di  studio  attivati
dalle universita' statali  e  non  statali  legalmente  riconosciute,
comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione,  ai
sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi
di studio. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul
collegio  professionale   competente,   sentite   le   rappresentanze
nazionali del medesimo ordine o collegio,  sono  stabilite  modalita'
semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno
conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui  alla  presente
legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non  abilitanti.  A
tal  fine,  le  universita'  riconoscono   le   attivita'   formative
professionalizzanti   svolte   durante   il   corso   di   studio   o
successivamente al medesimo. 
  3.  I  finanziamenti,  previsti  da  accordi  di  programma  o   da
provvedimenti di attuazione della programmazione  universitaria,  per
le universita' che non adeguano i regolamenti didattici entro  dodici
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca adottati ai sensi  dell'articolo  3,
comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi  fino  all'adozione
dei   predetti   regolamenti   e   al   loro   invio   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
                               Art. 7 
 
Specifiche  disposizioni  transitorie  per   la   laurea   magistrale
  abilitante all'esercizio della professione di psicologo 
 
  1.  Coloro  che  hanno  conseguito  o  che  conseguono  la   laurea
magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti  didattici
non  abilitanti  acquisiscono  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione  di  psicologo  previo  superamento   di   un   tirocinio
pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sono stabilite la durata  e  le  modalita'  di
svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche'
le modalita' di svolgimento e  di  valutazione  della  prova  pratica
valutativa. Ai  fini  della  valutazione  del  tirocinio  di  cui  al
presente comma, le universita'  riconoscono  le  attivita'  formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. 
  2. Coloro che hanno concluso  il  tirocinio  professionale  di  cui
all'articolo 52, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  acquisiscono
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  psicologo  previo
superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative
all'attivita' svolta  durante  il  medesimo  tirocinio  professionale
nonche' su aspetti di legislazione e deontologia  professionale.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono  stabilite
le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui
al  presente  comma  nonche'   la   composizione   paritetica   della
commissione giudicatrice. 
                               Art. 8 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 novembre 2021 
 

3.

Stampa   Email