NOVITA': FORMAZIONE ECM SULLA RADIOPROTEZIONE (DELIBERA COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA)

 
ecmNovità sulla formazione ecm dei professionisti sanitari in materia di radioprotezione 
 
La Commissione nazionale per la formazione continua (ecm) nel corso della riunione del 12 novembre 2021, ha adottato la delibera, pubblicata il 14 gennaio 2022,  in materia di radioprotezione del paziente. 
 
Si è disposto che
l'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente" è ricompreso nel n. 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.
 
2. Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di radioprotezione del paziente ai sensi del d.lgs 101 del 2020, i provider dovranno selezionare la voce  nell'ambito dell'obiettivo n. 27.
 
3. Con riferimento ai crediti formativi di cui all'art. 162 del d.lgs l 01 del2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
 
4. Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del d.lgs 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale.
 
5. I crediti formativi utili al soddisfacimento dell'obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell'art. 162 del d.lgs 101 del 2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
 
Il professionista sanitario è tenuto a precisare all'interno dell'Allegato VIII se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020 -2022, alla "radioprotezione del paziente" ex art 162 d.lgs 101 del 2020.
 
6. Per consentire l'applicazione della presente delibera e l'adeguamento dei sistemi ECM regionali, le disposizioni di cui sopra sono comunicate ai singoli enti accreditati regionali.
 
SCUOLAMEDICI informa che i corsi ecm sulla RADIOPROTEZIONE sono accreditati con l'obiettivo formativo n. 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione"- "evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs 101 del 2020" come previsto dalla delibera. 
 
FONTE 
https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=168
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_radioprotezione_11_2021.pdf
 

Stampa   Email