2026 Sperimentazione animale aboliti i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso

AGGIORNAMENTO 1 GENNAIO 2026 NOVITA' SULLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE animal testing

Art. 5 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (MILLEPROROGHE) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025)note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025

        Proroga di termini in materie di competenza 
     del Ministero della salute
 
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante  i  divieti
di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate; 
                                                                               ABROGAZIONI art 5 lettere d) ed e)
d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q); e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso;

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La Sperimentazione Animale dopo le modifiche al D.Lgs. 26/2014:

etica, 3R e New Approach Methodologies (NAMs) 

 
2026 CORSO SULLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE MODULI 1 2 9 11 pages to jpg 0001ARTICOLO PRECEDENTE 

Nella seduta del 3 giugno 2025 l'Assemblea della Camera ha approvato in via definitica il disegno legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in mate­ria di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (AC 2420).

 

L'articolo 4-bis – inserito al Senato – differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne:-  

la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;-  

la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".

Nella fase transitoria, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come "moderata" ovvero come "lieve" o come "non risveglio"

Il DECRETO LEGGE , approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, è stato esaminato dapprima dal Senato, che lo ha approvato, con modificazioni, nella seduta di mercoledì 21 maggio 2025. Trasmesso alla Camera giovedì 22 maggio, è stato assegnato in sede referente alla Commissione cultura, che ne ha concluso l'esame, senza apportare ulteriori modifiche al testo, in data 28 maggio 2025.

Pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026». (GU Serie Generale n.129 del 06-06-2025)

Immagine 2025 06 09 103358Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante:

«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del 14 marzo 2014, come modificato dalla legge n. 79 DEL 2025 :


«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicanodecorrere dal 1° gennaio 2026 "

FONTE https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/decreto-legge-n-45-del-2025-attuazione-del-pnrr-e-avvio-dell-anno-scolastico-2025-2026.html

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/06/06/25A03315/SG


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