Chiarimenti sull'obbligo ecm dei professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni o alla produzione di linee guida

Novità del 15/04/2022 sull'obbligo ecm dei professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida

Delibera di modifica della disciplina in materia di "Sperimentazioni Cliniche"

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di "Sperimentazioni Cliniche".

I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e del! 'impegno previsto.

A lfine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonclzè ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista. 

Resta fermo quanto previsto dal par. l. 7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida: 

5 crediti ecm per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;

10 crediti ecm per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;

20 crediti ecm per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.

fonte https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=173


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