Ecm professioni sanitarie novità sugli ecm dei massofisioterapisti

AGGIORNAMENTO DEL 28/02/2023 CREDITI ECM PER I MASSIOFIOTERAPISTI 

Sentenza TAR Lazio: iscritti agli elenchi speciali di cui all’art. 5 del D.M. 09 agosto 2019

COMUNICATO DAL SITO AGENAS (https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=180)

"Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20.12.2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 24.03.2022 illegittima "nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023".

Ne consegue che, a decorrere dal 01.01.2023, i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i massofisioterapisti di cui di cui all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM."

NOTIZIA PRECEDENTE 

La Commissione nazionale per la formazione continua con nota Protocollo n. 2021/0003787 del 27/04/2021 ha chiarito quanto segue:

"a mente del combinato disposto dell’art. 25 dell’Accordo Stato – Regioni del 2 febbraio 2017 e del par. 1.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, sono destinatari dell’obbligo ECM i soli professionisti sanitari, qualificati come tali dalla normativa di riferimento.
Si rileva che la ratio sottesa alle previsioni di cui all’articolo 5 del D.M.9 agosto 2019, è quella di effettuare un “censimento” di quei professionisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, 403.
Pertanto, la Commissione nazionale per la formazione continua non ha il potere di estendere l’obbligo formativo ECM alla categoria professionale dei massofisioterapisti, in quanto non riconducibile ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM, come previsto dalla normativa vigente. Giova rammentare che questa Commissione con il comunicato del 27/03/2015 si è già espressa in relazione all’obbligo formativo ECM per i massofisioterapisti specificando la sottoposizione alla normativa ECM dei soli massofisioterapisti in possesso di un titolo considerato come equivalente o equipollente al titolo di fisioterapista alla stregua della legge vigente in materia.
Tuttavia, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato delle prestazioni che a qualsiasi titolo sono esercitate nell’ambito della salute, appare ragionevole prevedere che tutto il personale che a qualsiasi titolo vi opera sia tenuto all’aggiornamento professionale continuo.
Appare altresì ragionevole ritenere che l’anzidetto aggiornamento professionale possa essere riconducibile all’ECM per gli iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 poiché in possesso, prima della legge n. 145 del 2018, di un titolo che ha consentito l’esercizio delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all’obbligo ECM, e un obbligo formativo non riconducibile all’ECM per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM."
fonte ape. agenas 
https://ape.agenas.it/documents/NOTA_chiarimenti_obbligo_formazione_massofisioterapisti_27_04_2021.pdf

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