NEWS ECM Decreto milleproroghe prorogato al 31.12 2025 il termine per l’assolvimento dell'obbligo ecm del triennio precedente ( 2020-2022). L'obbligo formativo per il triennio ECM 2023-2025 e' di 150 crediti ecm aggiornamento alla nuova delibera Agenas

News ECM 

AGGIORNAMENTO DEL 9 LUGLIO 2025

L'obbligo formativo ecm per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi. 

Lo spostamento dei crediti ecm è consentito fino al 30 giugno 2026 secondo la nuova delibera Agenas del 09.07.2025

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SUI CREDITI ECM

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della Commissione nazionale per la formazione continua per

il recupero del debito formativo 2020/2022 fino al 31.12.2025

I crediti compensativi relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022

la premialità per i professionisti in regola

bonus ecm

Se sei un professionista certificabile per i trienni 2014-2022: +20 crediti ECM

Bonus ridotto per chi ha iniziato l’obbligo in trienni successivi:
+15 crediti (dal 2017/2019);
+10 crediti (dal 2020/2022)

L'obbligo formativo per il triennio ECM 2023-2025 e' di 150 crediti ecm.

La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026

il 31 dicembre 2025 si chiuderà il triennio formativo ecm 2023-2025

                                          I CREDITI ECM COMPENSATIVI 

I professionisti che non hanno assolto l’obbligo formativo nei trienni 2014–2016, 2017–2019, 2020–2022 possono usare i crediti eccedenti per compensare automaticamente i debiti ECM fino al 31 dicembre 2028

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Notizia precedente

NEWS sui Crediti formativi ECM per la formazione continua in medicina

24.02.2025 PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 15 DEL 2025  DI CONVERSIONE  DEL  DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 20 (MILLEPROROGHE)

LE DUE PROROGHE 

1. SI prevede  per il TRIENNIO  2020-2022 l’estensione di ulteriori due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025,  del termine per l’assolvimento dell'obbligo formativo relativo all’acquisizione dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina);

2.  SI aggiunge il TRIENNIO  2020-2022 ai già previsti trienni 2014-2016 e 2017-2019, ai periodi per i quali la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

art 4  Disposizioni concernenti termini in materia di salute 

 2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
relativo all'assolvimento degli obblighi di  formazione  continua  in
medicina, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
  b)  al  comma  1-ter,  le  parole:  «2014-2016  e  2017-2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022»)). 

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DEL CATALOGO FAD ECM 2025

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La Precedente delibera 8 NOVEMBRE 2023

della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, 

Obbligo formativo triennio 2023/2025 e spostamento crediti nel triennio precedente 

1. L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni: - Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”; - Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

fonte

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=181

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