News ECM
AGGIORNAMENTO DEL 9 LUGLIO 2025
L'obbligo formativo ecm per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi.
Lo spostamento dei crediti ecm è consentito fino al 30 giugno 2026 secondo la nuova delibera Agenas del 09.07.2025
SUI CREDITI ECM

NEWS DELIBERA 1/2025
della Commissione nazionale per la formazione continua per
il recupero del debito formativo 2020/2022 fino al 31.12.2025
I crediti compensativi relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022
la premialità per i professionisti in regola

Se sei un professionista certificabile per i trienni 2014-2022: +20 crediti ECM
Bonus ridotto per chi ha iniziato l’obbligo in trienni successivi:
+15 crediti (dal 2017/2019);
+10 crediti (dal 2020/2022)
L'obbligo formativo per il triennio ECM 2023-2025 e' di 150 crediti ecm.
La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026
il 31 dicembre 2025 si chiuderà il triennio formativo ecm 2023-2025
I CREDITI ECM COMPENSATIVI
I professionisti che non hanno assolto l’obbligo formativo nei trienni 2014–2016, 2017–2019, 2020–2022 possono usare i crediti eccedenti per compensare automaticamente i debiti ECM fino al 31 dicembre 2028


Notizia precedente
NEWS sui Crediti formativi ECM per la formazione continua in medicina
24.02.2025 PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 15 DEL 2025 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 20 (MILLEPROROGHE)
LE DUE PROROGHE
1. SI prevede per il TRIENNIO 2020-2022 l’estensione di ulteriori due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, del termine per l’assolvimento dell'obbligo formativo relativo all’acquisizione dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina);
2. SI aggiunge il TRIENNIO 2020-2022 ai già previsti trienni 2014-2016 e 2017-2019, ai periodi per i quali la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
art 4 Disposizioni concernenti termini in materia di salute
2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in
medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono
sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022»)).

La Precedente delibera 8 NOVEMBRE 2023
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua,
Obbligo formativo triennio 2023/2025 e spostamento crediti nel triennio precedente
1. L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni: - Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”; - Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
fonte
https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=181
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