L'OSTEOPATA: UNA NUOVA PROFESSIONE SANITARIA

Senza titolo

29 settembre 2021
ISTITUZIONE PROFESSIONE SANITARIA DELL'OSTEOPATA -

RECEPIMENTO ACCORDO

In G.U. n. 233 del 29 settembre 2021 è stato il pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020.

                            Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2021

Art. 1. 
 
      Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata 
 
    1. L'osteopata e' il professionista  sanitario,  in  possesso  di
laurea triennale universitaria abilitante  o  titolo  equipollente  e
dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o
in  collaborazione  con  altre   figure   sanitarie   interventi   di
prevenzione e mantenimento della  salute  attraverso  il  trattamento
osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili  a  patologie,
nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico. 
 
                               Art. 2. 
 
                  Ambiti di attivita' e competenza 
 
    1.  L'osteopata,  in  riferimento  alla  diagnosi  di  competenza
medica, e  all'indicazione  o  la  controindicazione  al  trattamento
osteopatico  ed  effettua  la  valutazione   osteopatica   attraversa
l'osservazione, la palpazione percettiva e  i  test  osteopatici  per
individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni  somatiche
del sistema muscolo scheletrico. 
    2. L'osteopata opera con le seguenti modalita': 
      a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone  modalita'
di  trattamento  selezionando  approcci   e   tecniche   osteopatiche
esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente
ed al contesto clinico; 
      b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita'  e  della
sensibilita' del paziente, il  trattamento  manipolativo  osteopatico
attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; 
      c) valuta gli esiti del trattamento  osteopatico,  ne  verifica
l'appropriatezza e  pianifica  il  follow-up  condividendoli  con  il
paziente,  con  eventuali  caregiver  e/o  con  altri  professionisti
sanitari; 
      d) al  fine  di  prevenire  alterazioni  dell'apparato  muscolo
scheletrico,  promuove  azioni  educative  verso   il   soggetto   in
trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il  paziente
nelle abilita' di  autogestione  dell'organismo  e  ne  pianifica  il
percorso educativo anche in collaborazione con altri  professionisti;
a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata  e
gli obiettivi di recupero funzionale  riabilitativo  e  psicosociale;
reindirizza  il  paziente  al  medico  inviante  quando   i   sintomi
persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Contesto operativo 
 
    1. L'osteopata svolge attivita'  professionale,  di  ricerca,  di
formazione,  di  autoformazione  e  di  consulenza,  nelle  strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le
sue   competenze   professionali,   in   regime   di   dipendenza   o
libero-professionale. 
 
                               Art. 4. 
 
              Valutazione dell'esperienza professionale 
                     ed equipollenza dei titoli 
 
    1.  Con  successivo  accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  individuati  i  criteri  di
valutazione dell'esperienza professionale nonche' i  criteri  per  il
riconoscimento dell'equipollenza dei  titoli  pregressi  alla  laurea
universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e' definito
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  ai   sensi
dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3. 
 
                               Art. 5. 
 
                       Clausola di invarianza 
 
    1. Con il presente Accordo non si da' luogo a  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                               Art. 6. 
 
                             Recepimento 
 
    1. Il presente Accordo e' recepito  con  Decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
 
                                                Il Presidente: Boccia 
Il Segretario: Grande 
 
                PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                Conferenza permanente per i rapporti 
           tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
Atto di rettifica dell'Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020
  «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio
  2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome  di
  Trento e di Bolzano  concernente  l'istituzione  della  professione
  sanitaria dell'Osteopata».  (Repertorio  Atti  n.  190/CSR  del  23
  novembre 2020). 
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
    Visto l'Atto di questa Conferenza del 5 novembre 2020, Rep.  Atti
n. 185/CSR «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  della  legge
11 gennaio 2018, n. 3, tra il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  concernente  l'istituzione  della
professione sanitaria dell'Osteopata»; 
    Considerato che il suddetto atto presenta un refuso  al  comma  1
dell'articolo 2, in quanto il contenuto di detto  comma  non  riporta
esattamente quanto indicato nel testo dell'Accordo diramato con  nota
DAR Prot. n. 17870 del 4 novembre 2020; 
    Ritenuto, pertanto, necessario procedere  ad  una  rettifica  del
citato Atto Rep. n. 185/CSR al comma 1 dell'articolo 2; 
 
                              RETTIFICA 
 
il comma 1 dell'articolo 2 del  citato  Atto  Rep.  n.  185/CSR  come
segue: 
    «1. L'osteopata,  in  riferimento  alla  diagnosi  di  competenza
medica, e  all'indicazione  al  trattamento  osteopatico,  dopo  aver
interpretato  i  dati   clinici,   riconosce   l'indicazione   o   la
controindicazione  al  trattamento   osteopatico   ed   effettua   la
valutazione  osteopatica  attraverso  l'osservazione,  la  palpazione
percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di  segni
clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico». 
 
                                                Il Presidente: Boccia 
 
Il Segretario: Grande 

Stampa   Email