L'OSTEOPATA: UNA NUOVA PROFESSIONE SANITARIA

Senza titolo

29 settembre 2021
ISTITUZIONE PROFESSIONE SANITARIA DELL'OSTEOPATA -

RECEPIMENTO ACCORDO

In G.U. n. 233 del 29 settembre 2021 è stato il pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020.

                            Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2021

Art. 1. 
 
      Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata 
 
    1. L'osteopata e' il professionista  sanitario,  in  possesso  di
laurea triennale universitaria abilitante  o  titolo  equipollente  e
dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o
in  collaborazione  con  altre   figure   sanitarie   interventi   di
prevenzione e mantenimento della  salute  attraverso  il  trattamento
osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili  a  patologie,
nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico. 
 
                               Art. 2. 
 
                  Ambiti di attivita' e competenza 
 
    1.  L'osteopata,  in  riferimento  alla  diagnosi  di  competenza
medica, e  all'indicazione  o  la  controindicazione  al  trattamento
osteopatico  ed  effettua  la  valutazione   osteopatica   attraversa
l'osservazione, la palpazione percettiva e  i  test  osteopatici  per
individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni  somatiche
del sistema muscolo scheletrico. 
    2. L'osteopata opera con le seguenti modalita': 
      a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone  modalita'
di  trattamento  selezionando  approcci   e   tecniche   osteopatiche
esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente
ed al contesto clinico; 
      b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita'  e  della
sensibilita' del paziente, il  trattamento  manipolativo  osteopatico
attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; 
      c) valuta gli esiti del trattamento  osteopatico,  ne  verifica
l'appropriatezza e  pianifica  il  follow-up  condividendoli  con  il
paziente,  con  eventuali  caregiver  e/o  con  altri  professionisti
sanitari; 
      d) al  fine  di  prevenire  alterazioni  dell'apparato  muscolo
scheletrico,  promuove  azioni  educative  verso   il   soggetto   in
trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il  paziente
nelle abilita' di  autogestione  dell'organismo  e  ne  pianifica  il
percorso educativo anche in collaborazione con altri  professionisti;
a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata  e
gli obiettivi di recupero funzionale  riabilitativo  e  psicosociale;
reindirizza  il  paziente  al  medico  inviante  quando   i   sintomi
persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Contesto operativo 
 
    1. L'osteopata svolge attivita'  professionale,  di  ricerca,  di
formazione,  di  autoformazione  e  di  consulenza,  nelle  strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le
sue   competenze   professionali,   in   regime   di   dipendenza   o
libero-professionale. 
 
                               Art. 4. 
 
              Valutazione dell'esperienza professionale 
                     ed equipollenza dei titoli 
 
    1.  Con  successivo  accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  individuati  i  criteri  di
valutazione dell'esperienza professionale nonche' i  criteri  per  il
riconoscimento dell'equipollenza dei  titoli  pregressi  alla  laurea
universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e' definito
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  ai   sensi
dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3. 
 
                               Art. 5. 
 
                       Clausola di invarianza 
 
    1. Con il presente Accordo non si da' luogo a  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                               Art. 6. 
 
                             Recepimento 
 
    1. Il presente Accordo e' recepito  con  Decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
 
                                                Il Presidente: Boccia 
Il Segretario: Grande 
 
                PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                Conferenza permanente per i rapporti 
           tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
Atto di rettifica dell'Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020
  «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio
  2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome  di
  Trento e di Bolzano  concernente  l'istituzione  della  professione
  sanitaria dell'Osteopata».  (Repertorio  Atti  n.  190/CSR  del  23
  novembre 2020). 
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
    Visto l'Atto di questa Conferenza del 5 novembre 2020, Rep.  Atti
n. 185/CSR «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  della  legge
11 gennaio 2018, n. 3, tra il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  concernente  l'istituzione  della
professione sanitaria dell'Osteopata»; 
    Considerato che il suddetto atto presenta un refuso  al  comma  1
dell'articolo 2, in quanto il contenuto di detto  comma  non  riporta
esattamente quanto indicato nel testo dell'Accordo diramato con  nota
DAR Prot. n. 17870 del 4 novembre 2020; 
    Ritenuto, pertanto, necessario procedere  ad  una  rettifica  del
citato Atto Rep. n. 185/CSR al comma 1 dell'articolo 2; 
 
                              RETTIFICA 
 
il comma 1 dell'articolo 2 del  citato  Atto  Rep.  n.  185/CSR  come
segue: 
    «1. L'osteopata,  in  riferimento  alla  diagnosi  di  competenza
medica, e  all'indicazione  al  trattamento  osteopatico,  dopo  aver
interpretato  i  dati   clinici,   riconosce   l'indicazione   o   la
controindicazione  al  trattamento   osteopatico   ed   effettua   la
valutazione  osteopatica  attraverso  l'osservazione,  la  palpazione
percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di  segni
clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico». 
 
                                                Il Presidente: Boccia 
 
Il Segretario: Grande 

Stabiliti i criteri per l'Autorizzazione e l'accreditamento delle cure domiciliari

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                              News  4 agosto 2021 

la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sul documento recante “Aspetti normativi e criteri di riferimento per il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle cure domiciliari (Allegato A)”; sulla “Proposta di requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari (Allegato B)”; sulla “Proposta dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari (Allegato C)”,

 FONTE 

 
 
immagine 1 infermiere
 

ODONTOIATRA: acquisizione dell’informazione relativa alla presenza dell’infezione da HIV

Il garante della Privacy ha ritenuto che un odontoiatra abbia effettuato un trattamento di dati personali in violazione dei principi di base del trattamento (art. 5 del Regolamento) per aver raccolto informazioni sulle malattie infettive tra le quali quelle relative all’HIV, all’atto di accettazione, indipendentemente dal tipo di intervento da effettuare o di piano di cura da intraprendere

Il paziente ha formulato un reclamo in relazione alla richiesta, da parte dell'odontoiatra, di compilare un questionario al fine di poter accedere ai servizi dentistici offerti presso il suo studio medico. Secondo quanto evidenziato, attraverso il suddetto questionario, distribuito e poi raccolto all’atto dell’accettazione del paziente, veniva richiesto, nell’ambito di una raccolta anamnestica generale, di evidenziare anche se si ha avuto (o si sospetta) di avere malattie infettive, quali tubercolosi, epatite A, B, C e HIV (AIDS).

Il paziente  ha rappresentato che, dopo aver fornito l’informazione relativa alla sua positività all’infezione da HIV, il medico avrebbe avvertito lo stesso di non poter prestare l’attività professionale richiesta, in quanto “la sua diagnosi di sieropositività all’HIV non gli permetteva di scongiurare un possibile contagio del personale e degli altri pazienti”. 

Secondo l'odontoiatra:

- “è una prassi consolidata, quella di svolgere, nell’esercizio della mia attività di medico chirurgo odontoiatra, indiscriminatamente ad ogni paziente che mi richiede un trattamento di qualsiasi genere, un’anamnesi generale sul suo stato di salute. Le informazioni richieste relative allo stato di sieropositività del paziente le ho ritenute finora indispensabili, al pari delle altre notizie riferite in anamnesi al momento dell’accettazione (..) al fine di formulare una corretta diagnosi del paziente stesso e la corretta programmazione del piano di trattamento più adeguato alla risoluzione di eventuali affezioni del cavo orale”;

- “la ablazione tartaro o igiene orale professionale, la quale non può essere mai eseguita previa una visita orale completa e che viene annoverata tra le prestazioni che il paziente che afferisce presso una struttura pubblica o privata per la prima volta può richiedere, non va considerata un trattamento medico di secondo piano. Essa, difatti, è un elemento cardine nella prevenzione delle patologie parodontali e talvolta costituisce il trattamento stesso o la fase iniziale di un trattamento più ampio e complesso mirato alla risoluzione delle patologie che interessano i tessuti di supporto del dente (gengivite e parodontite), delle quali lo stato di immunodeficienza è un fattore predisponente. A tal proposito, la visita che precede il trattamento dovrebbe non solo basarsi sull’esame obiettivo del paziente ma anche sulla raccolta di tutti i dati che possono portare ad un corretto inquadramento delle condizioni del paziente, al fine di raggiungere gli obbiettivi del trattamento stesso o evitarne eventuali effetti negativi”;

- “le informazioni richieste relative allo stato di sieropositività del paziente al momento dell’accettazione, non riguardano in alcun modo tutte le misure di precauzioni e prevenzione delle vie di trasmissione (diretta o indiretta) della patologia tra paziente-medico, né medico-paziente, né paziente-paziente, le quali vengono messe in atto, in ogni caso e secondo quanto previsto, a prescindere da quanto riferito dal paziente (che ad esempio potrebbe anche non essere a conoscenza della sua sieropositività)”, precisando che “qualora avessi conoscenza dello stato di sieropositività di un paziente, potrei, senza in alcun modo discriminare l’individuo affetto da tale patologia, nell’ambito della gestione della mia attività professionale, predisporre misure di prevenzione aggiuntive a quelle essenziali e obbligatorie già previste dalle normative, aumentando i già elevati standard di sicurezza e di igiene predisposti nella mia attività professionale, nell’esclusivo interesse dei miei pazienti e di me stesso”.

Il garante ha ritenuto che in ogni caso, ove, in generale, la richiesta di acquisire le informazioni avvenga al momento dell’avvio della relazione medica in vista della corretta programmazione del piano di cura più adeguato al singolo caso, lo specialista può legittimamente raccogliere anche il dato relativo all´eventuale presenza di un’infezione da HIV, se la predetta informazione anamnestica sia ritenuta dal medico curante necessaria in funzione del tipo di intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire sul paziente, ferma restando la volontà del paziente di decidere, in modo consapevole (e quindi informato) e responsabile, di non comunicare al medico alcuni eventi sanitari che lo riguardano.

Si è evidenziato, sul punto, che non spetta al Garante analizzare la pertinenza e la necessità delle informazioni raccolte per perseguire la specifica finalità di cura, in quanto si tratta di una valutazione di tipo tecnico scientifico e non giuridico, di competenza unicamente dello specialista sanitario, il quale è chiamato a considerare tutti gli aspetti relativi allo stato della salute che possono rilevare ai fini della cura di un paziente.

Ciò premesso, se la raccolta delle informazioni relative alla presenza di malattie infettive (ivi compresa l’infezione da HIV) è avvenuta nell’ambito dell’attività di cura da parte dell'odontoiatra, il presupposto giuridico di tale raccolta sarebbe rinvenibile nel perseguimento di una finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, indicata nell’art. 9, par. 2, lett. h) del Regolamento.

Tuttavia, si rileva che la predetta attività di cura non è stata, in concreto, realizzata, considerato che lo specialista ha comunicato al paziente di non poterlo sottoporre alle prestazioni richieste. Pertanto, anche ove in linea con l’assunto secondo il quale la citata raccolta sarebbe avvenuta nell’ambito dell’attività di cura, e tralasciando gli eventuali profili di deontologia medica, sui quali l’Autorità non è competente, la circostanza che la prestazione medica non sia stata, nei fatti, attuata per volontà del medico, fa venir meno il presupposto giuridico fondante il trattamento dei dati relativi alla salute, in particolare, consistente nell’acquisizione dell’informazione relativa alla presenza dell’infezione da HIV.

Emerge, quindi, che la raccolta della predetta informazione non ha avuto il fine concreto di valutare la migliore terapia per il paziente, offrendogli la prestazione richiesta, eventualmente anche con un rafforzamento delle protezioni dal rischio del contagio (la cui adozione, si ricorda, è, in ogni caso, con riferimento a quelle di carattere generale, obbligatoria per tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private; a queste si aggiungono le precauzioni specifiche per gli operatori odontoiatrici, “considerato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV”-cfr. premesse e artt. 1 e 4 del citato d.m. 28 settembre 1990), quanto, piuttosto, quello di allontanare il paziente rifiutando le cure dallo stesso richieste.

Pertanto si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalL'ODONTOIATRA, in violazione dell’art. 5 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione.

FONTE

Ordinanza ingiunzione - 10 giugno 2021 Registro dei provvedimenti n. 239 del 10 giugno 2021 doc. web n. 9677521

leggi qui https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677521

SCREENING HCV - FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO

hepatitis virus test or panel 2xDECRETO 19 luglio 2021  
Modalita' operative del flusso informativo per il monitoraggio e la valutazione dello screening HCV  
 
 Al fine di garantire il flusso informativo, le Regioni/PP.AA. devono: 
identificare una o piu' referenti per lo screening dell'infezione da HCV; 
comunicare al Ministero della salute e all'Istituto superiore  di sanita'  (ai  seguenti  indirizzi   e-mail:   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), nome cognome, servizio  di  appartenenza,  recapito telefonico e indirizzo e-mail del/i referente/i identificato/i, entro e non oltre il 30 settembre 2021; 
compilare,  obbligatoriamente  in  formato  elettronico  e   come descritto ai successivi commi, la scheda in Allegato 1,  e  inviarla, accompagnata dal breve report informativo di cui al precedente art. 1 comma 2, ai seguenti indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
I dati relativi all'anno in corso (aggiornati  al  31  dicembre) devono essere inviati entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 
I  successivi  dati  devono  essere   trasmessi   con   cadenza semestrale, ovvero i dati relativi al primo semestre  (aggiornati  al 30 giugno) entro e non  oltre  il  31  luglio,  i  dati  del  secondo semestre (aggiornati al 31 dicembre) entro e non oltre il 31  gennaio  dell'anno successivo (GU Serie Generale n.195 del 16-08-2021)

Sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche- Clinical Trials Information System(CTIS)

Conto alla rovescia di sei mesi per l'attivazione del sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche (CTIS)

Novità  02/08/2021

La Commissione Europea ha confermato che l'entrata in applicazione del Clinical Trials Regulation e quindi la data di go-live per il Clinical Trials Information System (CTIS) sarà il 31 gennaio 2022.

Come stabilito nel regolamento sulle sperimentazioni cliniche , l'entrata in vigore di tale regolamento è fissata mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , che conferma che il portale e la banca dati delle sperimentazioni cliniche , uno dei principali risultati di il Regolamento e la componente chiave del CTIS, ha raggiunto la piena funzionalità. L'applicazione del Regolamento e il go-live di CTIS avvengono sei mesi dopo la pubblicazione del presente avviso. 

Il   regolamento sulle sperimentazioni cliniche mira ad armonizzare i processi di presentazione, valutazione e supervisione  delle sperimentazioni cliniche in  tutta l'UE. Il CTIS consentirà di snellire questi processi, garantendo che l'UE rimanga una regione attraente per la ricerca clinica.

CTIS diventerà il punto di ingresso unico per la presentazione, l'autorizzazione e la supervisione delle domande di sperimentazione clinica nell'UE e nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Attualmente, gli sponsor devono presentare le domande di sperimentazione clinica separatamente alle autorità nazionali competenti e ai comitati etici in ciascun paese per ottenere l'approvazione normativa per eseguire una sperimentazione clinica . Con CTIS, gli sponsor possono richiedere l' autorizzazione alla sperimentazione clinica in un massimo di 30 paesi SEE con un'unica domanda. Il sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche , insieme ad altri strumenti informatici dell'EMA, supporterà inoltre la valutazione coordinata della segnalazione di sicurezza nel contesto disperimentazioni cliniche e quindi contribuiscono alla comprensione dei benefici e dei rischi dei medicinali che si prevede di entrare o sono già sul mercato dell'Unione.

Il sistema faciliterà il reclutamento dei partecipanti alla sperimentazione consentendo a sponsor e ricercatori di espandere facilmente le sperimentazioni ad altri paesi del SEE e sosterrà la collaborazione transfrontaliera per risultati migliori e la condivisione delle conoscenze.

Il sistema conterrà un sito web pubblico con informazioni dettagliate e risultati di tutte  le sperimentazioni cliniche  condotte nell'UE, migliorando così la trasparenza e l'accesso alle informazioni per pazienti, operatori sanitari e altre parti interessate.

Periodo di transizione di tre anni

Il regolamento sulle sperimentazioni cliniche prevede un periodo di transizione di tre anni. Gli Stati membri lavoreranno in CTIS subito dopo l'attivazione del sistema. Per un anno, fino al 31 gennaio 2023, i richiedenti possono ancora scegliere se presentare la domanda per avviare una sperimentazione clinica secondo il sistema attuale ( Direttiva sulle sperimentazioni cliniche ) o secondo il regolamento sulle sperimentazioni cliniche . Dal 31 gennaio 2023 in poi, la presentazione in base al regolamento sulle sperimentazioni cliniche diventa obbligatoria e, entro il 31 gennaio 2025, tutte le sperimentazioni in corso approvate ai sensi dell'attuale direttiva sulle sperimentazioni cliniche dovranno passare al nuovo regolamento e al CTIS.

Sebbene l'autorizzazione e la supervisione delle  sperimentazioni cliniche  siano di competenza degli Stati membri, l'EMA manterrà il sistema. L'EMA ha creato un ampio programma di formazione per aiutare gli sponsor delle sperimentazioni cliniche , le autorità nazionali competenti ei comitati etici a prepararsi all'uso del CTIS.

Il catalogo della formazione è composto da diversi moduli, che coprono l'intero ciclo di vita della presentazione, autorizzazione e supervisione della sperimentazione clinica . I moduli sono disponibili per l'uso sulla pagina web del programma di formazione CTIS . La pagina web del programma di formazione CTIS viene progressivamente aggiornata man mano che diventa disponibile più materiale di formazione. L'EMA ha anche pubblicato un manuale per gli sponsor per fornire agli sponsor delle sperimentazioni cliniche le informazioni di cui hanno bisogno per prepararsi e utilizzare CTIS.

FONTE EMA AGENCY 

https://www.ema.europa.eu/en/news/six-month-countdown-go-live-clinical-trials-information-system-ctis

MEDICI IN SERVIZIO PRESSO RETI DEDICATE A CURE PALLIATIVE - CERTIFICAZIONE REQUISITI

GUARDA IL CORSO ECM 2025 SULLE CURE PALLIATIVE 

PROGRAMMA CORSO CURE PALLIATIVE 2025 page 0001 2MEDICI IN SERVIZIO PRESSO RETI DEDICATE A CURE PALLIATIVE - CERTIFICAZIONE REQUISITI

In G.U. n. 169 del 16 luglio 2021 è pubblicato il Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della salute: Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2021 . Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» ed in particolare l’art. 5, commi 2 e 3; Vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/ CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010; Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013 ( Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013), recante «Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti» con il quale la disciplina cure palliative è stata inquadrata nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle ( Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020);

Visto l’accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» ( Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l’art. 1, comma 522, il quale prevede che sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla regione competente

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 522, l’istanza per la certificazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Ritenuto di dover individuare i criteri di idoneità ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate per i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, e successive integrazioni, ai sensi delle disposizioni sopra citate;
Considerato che nella seduta del 18 marzo 2021 la Sezione O del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, ha condiviso che laddove un professionista svolga un numero di ore di attività professionale pari a diciannove ore settimanali, si possa ritenere che, ai fini della determinazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 522 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, un congruo numero di casi trattati, rispetto all’attività professionale esercitata, sia pari ad almeno venticinque casi annui;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR);
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicabilità 1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l’idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020.
Art. 2. Requisiti di idoneità 1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all’art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:
a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all’attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell’ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).
Art. 3. Procedure di certificazione
1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all’art. 2, tenendo conto dell’organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative.
2. Il medico inoltra l’istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.
3. L’istanza di cui al comma 2 è presentata entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza corredata della documentazione richiesta.
Art. 4. Documentazione 1. L’istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 è corredata dall’attestazione relativa all’attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 2. L’esperienza professionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività. 3. I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5. Monitoraggio 1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute lo stato di attuazione dell’art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in coerenza con le previsioni dell’art. 9 (Monitoraggio ministeriale delle cure palliative) e dell’art. 11 (Relazione annuale al Parlamento) della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2021 Il Ministro: SPERANZA 

Fabbisogni formativi delle Professioni sanitarie 2021-2022

Adottalo dalla Conferenza Stato Regioni lo schema di accordo  per la “Determinazioni del fabbisogno per l’anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 502 e successive modifiche”

I posti disponibili sono suddivisi in diverse aree, per l'area infermieristica sono previsti 27.824 posti, per i i Laureati magistrali a ciclo unico per Medicina, Veterinaria e Odontoiatria la  richiesta è pari a  17.061 di cui  14.332 sono per medico chirurgo mentre per i Laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo i posti richiesti sono 1.385 dei quali 448 per farmacia, 643 per biologia, 186 per chimica, 108 per fisica e 0 per psicologia.

testo schema di accordo 

Gioco d’azzardo: il Ministero della Salute adotta le linee d’azione per prevenzione, cura e riabilitazione

Comunicato n. 52
Data del comunicato 17 luglio 2021

Gioco d’azzardo: il Ministero della Salute adotta le linee d’azione per prevenzione, cura e riabilitazione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto recante il regolamento per l’adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico”.

Come previsto dal decreto, le Regioni provvederanno a dare attuazione a tali linee d’azione attraverso misure che favoriscano l’integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale.

Il Disturbo da gioco d’azzardo (DGA) è una patologia che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Può assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico ed è a tutti gli effetti una dipendenza patologica.

Secondo il precedente DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), la prevalenza tra la popolazione adulta varia dall'1 al 3% della popolazione, con una maggiore diffusione tra familiari e parenti di giocatori. L’Istituto Superiore di Sanità stima che in Italia l'azzardo è un'attività che coinvolge una popolazione di circa 5,2 milioni 'abitudinari' di cui circa 1,2 milioni sono considerati problematici, ovvero con dipendenza.

“La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal gioco d’azzardo patologico”, ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

fonte 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5819

Decreto del Ministero della Salute per i medici che si iscrivono al corso di formazione in Medicina generale

Con il Decreto del 14 luglio 2021 il Ministero della Salute ha stabilito che i medici che si iscrivono al corso di formazione in Medicina generale per il triennio 2020-2023 ed il triennio 2021-2024 possono assumere incarichi convenzionali con Il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale della Medicina generale.

Leggi il Decreto del Ministero della Salute 

La FDA concede l'approvazione accelerata per il farmaco per l'Alzheimer

Il 7 giugno 2021 la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato Aduhelm (aducanumab) per il trattamento dell'Alzheimer, una malattia debilitante che colpisce 6,2 milioni di americani. Aduhelm è stato approvato utilizzando il percorso di approvazione accelerato , che può essere utilizzato per un farmaco per una malattia grave o pericolosa per la vita che fornisce un significativo vantaggio terapeutico rispetto ai trattamenti esistenti. L'approvazione accelerata può essere basata sull'effetto del farmaco su un endpoint surrogato che è ragionevolmente probabile che preveda un beneficio clinico per i pazienti, con uno studio post-approvazione richiesto per verificare che il farmaco fornisca il beneficio clinico atteso. 

"Il morbo di Alzheimer è una malattia devastante che può avere un profondo impatto sulla vita delle persone a cui è stata diagnosticata la malattia e dei loro cari", ha affermato Patrizia Cavazzoni, MD, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della FDA. “Le terapie attualmente disponibili trattano solo i sintomi della malattia; questa opzione di trattamento è la prima terapia a colpire e influenzare il processo patologico sottostante dell'Alzheimer. Come abbiamo appreso dalla lotta contro il cancro, il percorso accelerato di approvazione può portare più rapidamente le terapie ai pazienti, stimolando al contempo più ricerca e innovazione”.

L'Alzheimer è una malattia cerebrale progressiva e irreversibile che distrugge lentamente la memoria e le capacità di pensiero e, alla fine, la capacità di svolgere compiti semplici. Sebbene le cause specifiche della malattia di Alzheimer non siano completamente note, è caratterizzata da cambiamenti nel cervello, comprese placche amiloidi e grovigli neurofibrillari, o tau, che provocano la perdita di neuroni e delle loro connessioni. Questi cambiamenti influenzano la capacità di una persona di ricordare e pensare.

Aduhelm rappresenta un trattamento unico nel suo genere approvato per il morbo di Alzheimer. È il primo nuovo trattamento approvato per l'Alzheimer dal 2003 ed è la prima terapia che mira alla fisiopatologia fondamentale della malattia.

I ricercatori hanno valutato l'efficacia di Aduhelm in tre studi separati per un totale di 3.482 pazienti. Gli studi consistevano in studi di dose-range in doppio cieco, randomizzati, controllati con placebo in pazienti con malattia di Alzheimer. I pazienti che hanno ricevuto il trattamento hanno avuto una significativa riduzione dose e tempo-dipendente della placca amiloide-beta, mentre i pazienti nel braccio di controllo degli studi non hanno avuto riduzione della placca amiloide-beta.

Questi risultati supportano l'approvazione accelerata di Aduhelm, che si basa sull'endpoint surrogato della riduzione della placca amiloide-beta nel cervello, un segno distintivo dell'Alzheimer. La placca amiloide-beta è stata quantificata utilizzando la tomografia a emissione di positroni (PET) per stimare i livelli cerebrali della placca amiloide-beta in un composito di regioni del cervello che si prevede siano ampiamente colpite dalla patologia dell'Alzheimer rispetto a una regione del cervello che dovrebbe essere risparmiata da tale patologia. 

Le informazioni sulla prescrizione di Aduhelm includono un avviso per le anomalie di imaging correlate all'amiloide (ARIA), che più comunemente si presenta come un gonfiore temporaneo in aree del cervello che di solito si risolve nel tempo e non causa sintomi, sebbene alcune persone possano avere sintomi come mal di testa , confusione, vertigini, alterazioni della vista o nausea. Un altro avvertimento per Aduhelm è il rischio di reazioni di ipersensibilità, inclusi angioedema e orticaria. Gli effetti collaterali più comuni di Aduhelm sono stati ARIA, mal di testa, caduta, diarrea e confusione/delirio/stato mentale alterato/disorientamento.  

In base alle disposizioni di approvazione accelerata, che forniscono ai pazienti affetti dalla malattia un accesso anticipato al trattamento, la FDA richiede alla società, Biogen, di condurre un nuovo studio clinico randomizzato e controllato per verificare il beneficio clinico del farmaco. Se lo studio non riesce a verificare il beneficio clinico, la FDA può avviare un procedimento per ritirare l'approvazione del farmaco.

Ad Aduhelm è stata assegnata la designazione Fast Track , che cerca di accelerare lo sviluppo e la revisione di farmaci destinati a trattare condizioni gravi in ​​cui le prove iniziali hanno mostrato il potenziale per affrontare un'esigenza medica non soddisfatta. 

Aduhelm è prodotto da Biogen di Cambridge, Massachusetts.

fonte https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-accelerated-approval-alzheimers-drug

Entra in vigore il nuovo regolamento sui dispositivi medici

Il regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici  diventa applicabile nell'Unione europea il 26 maggio 2021. GUARDA QUI IL CORSO ECM 

Il regolamento sui dispositivi medici (MDR), adottato nell'aprile 2017, modifica il quadro giuridico europeo per i dispositivi medici e introduce nuove responsabilità principali e di supporto per l'EMA e per  le autorità nazionali competenti nella valutazione di determinate categorie di prodotti. Il regolamento è entrato in vigore nel maggio 2017 e ha avuto un periodo di transizione scaglionato.

L'MDR introduce responsabilità nuove o riviste per l'EMA per:

  • medicinali con un dispositivo integrato , come siringhe e penne preriempite e inalatori preriempiti;
  • dispositivi medici contenenti una sostanza medicinale ausiliaria  per supportare il corretto funzionamento del dispositivo. Esempi includono stent a rilascio di farmaco, cemento osseo contenente un antibiotico, cateteri rivestiti con eparina o un agente antibiotico e preservativi rivestiti con spermicidi;
  • dispositivi medici realizzati con sostanze che vengono assorbite dal corpo umano per raggiungere lo scopo previsto;
  • prodotti limite per i quali vi è incertezza su quale quadro normativo si applica. I confini comuni sono tra i medicinali , i dispositivi medici, i cosmetici, i biocidi, i medicinali a base di erbe e gli integratori alimentari.

Per ulteriori dettagli, vedere  Dispositivi medici .

L'EMA ha lavorato a stretto contatto con la Commissione europea, le autorità nazionali competenti , gli organismi notificati e le parti interessate delle industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici, per garantire una transizione graduale al nuovo quadro normativo.

Per supportare l'implementazione dell'MDR, sono attualmente in preparazione e saranno pubblicate linee guida aggiornate sui requisiti di qualità per i dispositivi medici nei medicinali per uso umano che includono un dispositivo medico, nonché un aggiornamento delle domande e risposte.

L'MDR sostituisce le direttive esistenti per i dispositivi medici ( 93/42 / CEE e 90/385 / CEE ). Il Regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, anch'esso entrato in vigore nel maggio 2017, sostituirà la direttiva 98/79/CE quando entrerà in vigore il 26 maggio 2022.

fonte Ema Agency https://www.ema.europa.eu/en/news/medical-device-regulation-comes-application

Cancro: predizioni personalizzate con un prelievo di sangue

Fonte: Cnr 


Nella figura è mostrato sulla sinistra un sequenziatore Nanopore e sulla destra il profilo genomico di campioni ottenuti da un paziente con tumore (sopra) e da un donatore sano (sotto). La linea rossa indica il numero di copie per ciascun cromosoma: i valori superiori allo zero indicano l'amplificazione di una data regione cromosomica, quelli inferiori indicano invece la perdita di porzioni di cromosoma ©Cnr 
Nuova metodica per monitorare le alterazioni genomiche nei pazienti oncologici.
Un approccio più facile, veloce ed economico. Lo studio, in collaborazione tra Istituto di fisiologia clinica del Cnr, Ispro, Università di Pisa e di Firenze e Aoup, è pubblicato su Molecular Cancer
Mentre l'evoluzione generale della malattia oncologica può essere prevista in base alle statistiche, il suo sviluppo nel singolo paziente deriva da fattori genetici ed eventi casuali specifici che ne definiscono la prognosi e le opzioni terapeutiche. Nella ricerca di biomarker-marcatori che ne possano predire più precocemente il decorso, l’analisi del genoma del tumore – la sede di tutta l’informazione che ne definisce le caratteristiche fisiologiche - finora si è dimostrata problematica a causa della difficoltà di ottenere tessuto tumorale per le analisi.

Grazie alla collaborazione tra l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc), l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), l’Università di Pisa (Unipi), l’Università di Firenze (Unifi) e l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) è stato messo a punto un innovativo metodo per il monitoraggio di pazienti oncologici mediante sequenziamento di terza generazione. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Molecular Cancer.

“L’approccio adottato si basa sulla biopsia liquida: si parte da un prelievo di sangue per isolare il DNA circolante, un DNA molto danneggiato, caratterizzato da frammenti piccoli, derivante per lo più dalla morte delle cellule sane ma, nei pazienti oncologici, anche dalla morte delle cellule tumorali”, spiega Silvo Conticello del Cnr-Ifc e dell’Ispro, coordinatore dello studio.
 
“La frazione di quest’ultima componente è molto variabile e dipende dallo stato del tumore: limitata nei tumori primari e dopo la terapia, aumenta esponenzialmente in seguito allo sviluppo di metastasi. Nella nuova metodica, dopo aver purificato il DNA circolante dal plasma dei pazienti, si procede a sequenziarlo direttamente mediante tecnologia Nanopore”.
Nel sequenziamento Nanopore i frammenti di DNA vengono spinti attraverso dei nano-pori su una membrana: il passaggio delle basi che compongono il DNA (Adenina, Citosina, Guanina, Timina) attraverso il poro induce un’alterazione del segnale elettrico che viene poi decodificato per ottenere la sequenza dei diversi frammenti.
La sequenza dei frammenti permette di localizzarli sul genoma, l’insieme di tutta l’informazione genetica, e contarne il numero in ogni singolo punto. “Calcolando il loro eccesso o difetto rispetto alla media, possiamo identificare le regioni del genoma dove sono presenti alterazioni nel numero di copie.
Queste alterazioni sono associate allo sviluppo e alla progressione tumorale.
L’essere in grado di profilare il tumore può dare indicazioni per il singolo paziente, in un’ottica di medicina personalizzata, per un’accurata classificazione dei tumori, poter scegliere la strategia terapeutica più adatta e per seguire il decorso della malattia nel tempo”, prosegue Conticello.
“Il nostro approccio può rappresentare una soluzione a diversi problemi, grazie alla facilità della metodica, perché consente di ottenere risultati in poche ore e di ridurre i costi necessari per poter avviare un sequenziamento (un sequenziatore nanopore costa ~1.000 euro, il prezzo degli altri sequenziatori va dagli 80.000 euro in su)”.

“Utilizzando un protocollo semplificato, questa metodica permetterà finalmente di portare questo tipo di analisi nella pratica clinica e di poterla effettuare anche nelle strutture ospedaliere più piccole”, conferma Filippo Martignano di Ispro, che ha ideato lo studio, cui hanno partecipato le unità di ricerca di Alberto Magi di Unifi, Marzia Del Re di Unipi e Iacopo Petrini dell’Azienda Ospedaliero Universitaria pisana (Aoup).
“Sarà inoltre possibile accedere all’informazione epigenetica: ossia quella serie di istruzioni che le cellule - incluso quelle tumorali - aggiungono all’informazione genetica, per esempio per attivare o disattivare parti del genoma.
 
Quest’informazione, incrociata con quella relativa alle alterazioni cromosomiche, permetterà una caratterizzazione ancora più approfondita”.
 

Nobel per la Medicina 2020 agli scopritori del virus dell'epatite C

Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato conferito a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la scoperta del virus dell'epatite C, una conquista scientifica fondamentale per la lotta a questa malattia del fegato. L'epatite C ha origine dal contatto diretto con il sangue di qualcuno già infettato dal virus, ed è causa di malattie croniche gravi del fegato come la cirrosi e il cancro.

Prima del lavoro di questi tre scienziati si conoscevano i virus di epatite A e B, ma la maggior parte delle forme di epatite dovute al contagio attraverso il sangue rimaneva senza una spiegazione. La scoperta di questa tipologia di epatite ha permesso di diagnosticare i casi rimanenti e salvare milioni di vite.

Alla metà degli anni '70, le ricerche di Harvey J. Alter dimostrarono l'esistenza di un virus ancora sconosciuto che costituiva una causa comune di epatiti croniche. Alla fine degli anni '80, Michael Houghton utilizzò una strategia non ancora testata per isolare il genoma del nuovo virus, che fu chiamato virus dell'epatite C. Charles M. Rice fornì la conferma finale del fatto che questo virus da solo potesse causare epatite.

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UN VIRUS SCONOSCIUTO. L'epatite è un'infiammazione del fegato dovuta soprattutto a infezioni virali, ma anche a contaminazioni ambientali (per esempio a cibo contaminato) o a malattie autoimmuni. Esistono due forme principali di epatite: l'epatite A, trasmessa soprattutto da acqua o cibo inquinato, non porta in genere a conseguenze a lungo termine; la seconda forma di epatite, trasmessa attraverso il sangue e altri fluidi corporei di pazienti infetti, è più insidiosa perché può rimanere silenziosa per anni prima della comparsa dei sintomi e può condurre alla comparsa di cirrosi (la formazione di tessuto fibroso nel fegato) o di cancro al fegato.

PER ESCLUSIONE. Negli anni '60, lo scienziato statunitense Baruch Blumberg intuì che una forma di epatite trasmessa attraverso il sangue era causata da un virus che chiamò virus dell'epatite B: la scoperta, che valse a Blumberg un Nobel per la medicina nel 1976, portò allo sviluppo di un test diagnostico e di un vaccino contro questo patogeno. 

Ma la lotta all'epatite non era finita. In quegli anni, Harvey J. Alter lavorava ai National Institutes of Health statunitensi e si occupava di studiare l'incidenza di epatiti nei pazienti che avevano ricevuto trasfusioni di sangue. Nonostante i test per il virus dell'epatite B appena scoperto riuscissero ad evitare molti contagi, alcuni pazienti continuavano ad ammalarsi. In quegli anni fu sviluppato anche il test per l'epatite A, e così divenne presto chiaro che i nuovi casi non erano riconducibili a nessuno di questi due virus. Doveva essercene un terzo.

IL PROFILO DEL KILLER. Alter mostrò che il sangue dei pazienti con epatite "misteriosa" poteva trasmettere la malattia agli scimpanzé, unici ospiti suscettibili a parte l'uomo. Concluse anche che l'agente infettivo aveva le caratteristiche di un virus, "non-A" e "non-B". Il patogeno sconosciuto sembrava in grado di eludere tutte le tecniche tradizionalmente usate per dare la caccia ai virus. Per caratterizzarlo ci volle più di un decennio.

Michael Houghton, che lavorava per una casa farmaceutica, la Chiron, intraprese un lavoro certosino per isolare la sua sequenza genetica a partire da una collezione di frammenti di DNA di acidi nucleici trovati nel sangue di uno scimpanzé infetto. La maggior parte di questi frammenti proveniva dal genoma dell'animale, ma Houghton predisse - correttamente - che parte di questi doveva derivare dal virus sconosciuto.

Ulteriori studi sul siero di pazienti con epatite permisero di determinare che alla base della malattia doveva esserci un nuovo virus a RNA appartenente alla famiglia dei Flavivirus: il virus dell'epatite C. La presenza di anticorpi nel sangue dei pazienti colpiti dall'epatite misteriosa implicava che il virus fosse proprio l'agente sconosciuto che tutti cercavano.

IL VERO COLPEVOLE. L'ultimo tassello di queste ricerche si deve a Charles M. Rice, ricercatore della Washington University di St. Louis, che si accorse che una regione non ancora caratterizzata alla fine del codice genetico del virus dell'epatite C poteva essere importante per la sua replicazione. Con tecniche di ingegneria genetica, Rice generò una variante del virus dell'epatite C che includeva questa regione appena descritta del codice genetico del virus e la iniettò nel fegato degli scimpanzé, causando alterazioni patologiche analoghe a quelle osservate nei pazienti. L'esperimento fornì la prova finale del fatto che il virus dell'epatite C, da solo, poteva causare la malattia misteriosa osservata nei pazienti reduci da trasfusione.

L'IMPORTANZA DELLA SCOPERTA. Grazie al lavoro di questi scienziati oggi sono disponibili esami del sangue in grado di identificare il virus dell'epatite C: in molte parti del mondo il rischio di epatite da trasfusione è stato praticamente eliminato. Queste scoperte hanno anche permesso di sviluppare rapidamente farmaci antivirali che prendono di mira il patogeno, grazie ai quali la malattia può oggi essere curata e potrebbe in futuro essere eradicata. Per riuscirci sarà necessario far arrivare test e medicinali in ogni parte del Pianeta e non solo nei Paesi industrializzati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 70 milioni di persone al mondo abbiano attualmente l'epatite C e che 400.000 ogni anno muoiano per le sue conseguenze.

CHI I SONO I LAUREATI PER IL NOBEL 2020

Harvey J. Alter è nato nel 1935 a New York. Nel 1961 entra a far parte del National Institutes of Health (NIH). Dopo diversi anni alla Georgetown University, nel 1969 è tornato all'NIH.

Michael Houghton è invece nato nel Regno Unito negli anni '50. Attualmente è professore di virologia all'Università dell'Alberta, in Canada, dove è anche direttore de "Li Ka Shing Applied Virology Institute", ma soprattutto ricopre la carica di "Canada Excellence Research" in virologia: si tratta di una delle cariche e dei premi più prestigiosi di tutto il mondo, finanziato dal governo canadese con contributi fino a 10 milioni di dollari per condurre ricerche in vari campi della scienza.

Charles M. Rice è nato nel 1952 a Sacramento. Dal 2001 è professore ordinario presso la Rockefeller University di New York. Fino al 2018 è stato direttore scientifico ed esecutivo del Centro per lo Studio sull'epatite C presso la stessa università.

UN PO' DI STORIA. Dal 1901 a oggi, 222 scienziati sono stati insigniti del Nobel per la Fisiologia o la Medicina. Il più giovane a riceverlo fu il medico canadese Frederick Grant Banting, nel 1923, per la scoperta dell'insulina: aveva 32 anni. Il più anziano vincitore del Nobel in questo settore è invece lo statunitense Peyton Rous, che fu premiato nel 1966 per la scoperta dei virus che causano tumori. Nella lista dei vincitori del Nobel per la Fisiologia o la Medicina compaiono solo 12 donne - un fatto che racconta molto sugli equilibri di genere nel mondo accademico. Tra queste c'è l'italiana Rita Levi Montalcini, che fu premiata nel 1986 per la scoperta dei fattori di crescita, proteine che regolano le funzioni cellulari essenziali. 

QUESTIONI DI FAMIGLIA. Questo Nobel è stato spesso suddiviso tra colleghi legati anche nella vita, come i coniugi cechi Gerty Cori e Carl Cori, premiati con Bernardo Houssay nel 1947 per i loro studi su come il glicogeno (una fondamentale riserva energetica delle cellule) viene risintetizzato dall'organismo, o la coppia May-Britt Moser - Edvard I. Moser, premiata insieme a John O'Keefe nel 2014 per la scoperta di cellule che si occupano del posizionamento nel cervello.

fonte Focus 

https://www.focus.it/scienza/salute/premio-nobel-medicina-2020-alter-houghton-rice

Una nuova specialità Medico-Chirurgica "Medicina e Cure Palliative”

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Una nuova specialità medico-chirurgica “Medicina e Cure Palliative”

E’ in via di approvazione il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, istituisce la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge , saranno disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ei relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione.

E' altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

 

FORMAZIONE ECM PSICOLOGI

Delibera sull’obbligo formativo per la professione dello Psicologo

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha adottato una delibera secondo cui a decorrere dal triennio formativo 2020/2022 tutti gli psicologi sono soggetti all'obbligo formativo ecm. 

Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19

Assicurare una ripartenza in sicurezza dell’attività odontoiatrica. Questo lo scopo del documento "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" realizzato dal Tavolo tecnico di odontoiatria, insediatosi su proposta del Viceministro Sen.Pierpaolo Sileri, composto da Prof. Enrico Gherlone (referente del tavolo tecnico), Prof.ssa Antonella Polimeni, dott. Fausto Fiorile, dott. Raffaele Iandolo, dott. Carlo Ghirlando.

Il documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, offre indicazioni cliniche procedurali di riferimento riguardanti gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso. Come sottolineato dal Prof Gherlone nell'introduzione, l’importante è che non si scenda al di sotto del livello indicato poiché in questo caso non sarà garantita la sicurezza del paziente e degli operatori.

Completano la descrizione delle procedure di sicurezza grafiche, tabelle riassuntive, questionari per il triage telefonico e in studio, esempi operativi di informazione e consenso.

Consulta il documento

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4835

Data di pubblicazione: 30 maggio 2020 , ultimo aggiornamento 30 maggio 2020

CIRCOLARE MEDICO DEL LAVORO

Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020.

Il 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Sulla scorta di questi due documenti e in linea coi loro principi, il Ministero ha emanato una circolare contenete indicazioni operative relative alle attività del medico competente, richiamando l’attenzione su questa figura nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV.

Se, infatti, il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.

Leggi la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Per approfondire:

Data di pubblicazione: 29 aprile 2020, ultimo aggiornamento 29 aprile 2020

FORMAZIONE ECM

Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo ECM?

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: Paragrafo Testo1.2 Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

fonte https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx

AVVISO - Medici competenti, trienni formativi ECM 2014-2016 e 2017-2019

La Direzione generale della prevenzione del Ministero della SALUTE ricorda cheper i medici competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009, è previsto il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione continua in medicina (ECM), con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di ECM, come  previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

Tuttavia per il triennio ECM 2014-2016 con la delibera di AGENAS-Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 novembre 2018, "viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019.”

La direzione generale, sentito il competente ufficio legislativo, ritiene che tale possibilità possa estendersi anche ai medici competenti con le modalità e i tempi definite dalla delibera succitata.

Per quanto riguarda il triennio ECM 2017-2019, fatte salve eventuali future determinazioni, si deve fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009. Pertanto, in riferimento al triennio formativo 2017-2019, il professionista ha tempo fino a tutto il 2020 per completare i crediti ECM con obbligo di comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio di apposita autocertificazione. Per motivi tecnici di gestione dell’elenco dei medici competenti si raccomanda di trasmettere l’autocertificazione, preferibilmente, entro il 31 gennaio 2021.

Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0

Il Ministero della Salute rende nota una nuova versione della Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0. La revisione e l’aggiornamento, frutto del lavoro della Direzione della Programmazione sanitaria e della Direzione della Prevenzione sanitaria, tengono conto delle evidenze emerse dalla versione del 2008, dei risultati dell’applicazione nella pratica quotidiana e delle modifiche introdotte dalle norme del settore.

Il documento sottolinea come la reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 può rappresentare un evento drammatico ed è sempre dovuta ad errore che può intervenire in momenti diversi del percorso.

Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni Paesi risulta che circa il 55% di tutti gli eventi avversi gravi sono il risultato di un errore umano e le reazioni avverse dovute ad errori trasfusionali rappresentano circa il 78% di tutti gli eventi avversi e, tra queste, circa il 20% sono reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0.

L’assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta un importante fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell’evento durante una delle fasi del processo trasfusionale, dal prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno del ricevente fino alla trasfusione degli emocomponenti.

In Italia, la legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha previsto il sistema di emovigilanza anche con lo scopo di raccogliere e monitorare le informazioni riguardanti gli eventi avversi riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e i near miss (quasi infortunio). I collettori delle informazioni del sistema di emovigilanza sono i Servizi Trasfusionali (ST) che registrano gli eventi che si verificano nell’ambito della propria organizzazione e notificano all’autorità regionale competente le reazioni indesiderate e gli incidenti gravi.

Le Direzioni aziendali delle Strutture sanitarie, secondo procedure individuate, provvedono alla segnalazione degli eventi sentinella attraverso il sistema informativo SIMES.

La Raccomandazione suggerisce che ciascuna organizzazione sanitaria effettui una dettagliata valutazione di tutte le tappe del processo trasfusionale al fine di identificare i punti critici e la messa in atto di misure di controllo contribuendo ad un miglioramento del sistema e ad una più elevata sicurezza trasfusionale. Sono fondamentali:

  • la definizione di procedure interne
  • il monitoraggio della applicazione di tali procedure
  • la predisposizione di programmi di formazione specifica per il personale.

Tra le novità, la Raccomandazione, riporta lo Schema di registrazione dei controlli pre-trasfusionali come da Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015.

Data di pubblicazione: 9 gennaio 2020, ultimo aggiornamento 9 gennaio 2020

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4007

DELIBERA OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2020-2022

La Commissione nazionale per la formazione continua con delibera del 18 dicembre 2019 ha stabilito che
L'obbligo formativo per il triennio 2020- 2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita tino al 31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione  non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par.l.l, punti l e 2
 

Obbligo formativo ECM delibera COMMISSIONE NAZIONALE

21/10/2019 - Obbligo formativo ECM per le professioni sanitarie non assoggettate all’obbligo ECM, prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3

Si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina durante la riunione del 25 luglio 2019 ha deliberato che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=137

Nobel per la Medicina 2019 a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza


Due scienziati statunitensi e un inglese si sono aggiudicati il riconoscimento per gli studi sui meccanismi di adattamento delle cellule alla variazione di ossigeno: un processo fondamentale per la sopravvivenza, coinvolto anche in molte patologie.
 
nobel-fisiologia
 
William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza: i vincitori del Nobel 2019 per la Fisiologia.|NIKLAS ELMEHED

Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2019 è stato assegnato congiuntamente a William G. Kaelin Jr.Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza, per le loro ricerche su come le cellule riescono a rilevare e ad adattarsi alla disponibilità di ossigeno. Kaeling, di New York, è affiliato alla Harvard Medical School e all'Howard Hughes Medical Institute (USA). Ratcliffe, inglese, è Direttore della Ricerca clinica del Francis Crick Institute di Londra. Semenza, di New York, insegna e dirige un laboratorio di ricerca vascolare alla Johns Hopkins University, nel Maryland.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO. Gli organismi animali hanno bisogno di ossigeno per convertire il cibo in energia, ma i meccanismi molecolari con i quali le cellule rispondono ai cambiamenti dei livelli di ossigeno sono rimasti a lungo sconosciuti. I tre scienziati hanno fatto luce sulla regolazione dell'attività genetica che avviene in risposta alla variazione di ossigeno, in uno dei più fondamentali processi adattivi, che ha permesso agli animali di colonizzare habitat molto diversi e di vivere a diverse altitudini.

OBIETTIVO: SOPRAVVIVERE. Quando i livelli di ossigeno circostante mutano, le cellule animali vanno incontro a cambiamenti importanti nell'espressione genica. Queste alterazioni cambiano il metabolismo cellulare, influiscono sulla modellazione dei tessuti e su risposte fondamentali come la ventilazione e il battito cardiaco. 

Come spiega il Guardian, in questo caso è un vero Nobel alla fisiologia, perché riguarda un meccanismo base di funzionamento delle cellule. Quando il corpo si trova in deprivazione di ossigeno, salgono i livelli di eritropoietina (EPO), e con essa aumenta la produzione di globuli rossi che trasportano ossigeno nell'organismo. Ma come fa la scarsità di ossigeno a scatenare questa risposta? Kaelin, Ratcliffe e Semenza hanno trovato la risposta a questa domanda.

Hanno scoperto che quando l'ossigeno cala, aumentano i livelli di un complesso proteico, chiamato HIF (Hypoxia Inducible Factor). In condizioni normali di ossigeno, il complesso HIF viene degradato rapidamente. Ma quando l'ossigeno è scarso, si accumula e si lega a segmenti di DNA vicino al gene che codifica per l'eritropoietina. 

IN SALUTE E IN MALATTIA. La capacità di rilevare la quantità di ossigeno disponibile è alla base di moltissimi processi fisiologici. Permette alle cellule di adattare il loro metabolismo in condizioni di stress - per esempio un intenso esercizio fisico. Un altro esempio di processo adattivo controllato dal rilevamento dell'ossigeno è la generazione di nuovi vasi sanguigni e la produzione di globuli rossi. Anche il nostro sistema immunitario e la formazione di vasi sanguigni e della placenta durante lo sviluppo fetale sono regolati dai sensori cellulari per l'ossigeno.

Le condizioni fisiologiche o patologiche in cui è cruciale la rilevazione cellulare dell'ossigeno. | MATTIAS KARLÉN

Questo meccanismo è cruciale anche in molte patologie. I pazienti con insufficienza renale soffrono spesso di gravi forme di anemia dovute alla scarsa espressione di eritropoietina, un ormone prodotto dalle cellule renali che regola la produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo. Ma i sensori cellulari per l'ossigeno hanno un ruolo importante anche nella proliferazione delle cellule tumorali, perché vengono utilizzati per stimolare la formazione di vasi sanguigni e favorire la diffusione di cellule malate.

Nuovi filoni di ricerca farmacologica si concentrano oggi sulla possibilità di bloccare, o al contrario attivare, i sistemi di rilevazione dell'ossigeno e sfruttarli come strategia terapeutica. Per esempio, si stanno già sperimentando farmaci contro l'anemia che spingono il corpo a produrre più globuli rossi, spingendolo a comportarsi come se si trovasse in alta quota.

Il Premio - almeno per gli addetti ai lavori - non arriva esattamente a sorpresa. Nel 2016 i tre scienziati sono stati insigniti dell'Albert Lasker Basic Medical Research Award, spesso definito "il Nobel americano". Non è la prima volta che questo premio anticipa i vincitori del Nobel vero e proprio.

linkt at https://www.focus.it/scienza/salute/premio-nobel-per-la-medicina-2019

IL PATTO PER LA SALUTE 2019-2021

NEWS DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Patto per la Salute è un accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema.

AL LAVORO PER SCRIVERE IL PATTO PER LA SALUTE 2019-2021

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, il 22 maggio 2019 ha convocato al ministero gli undici gruppi di lavoro incaricati di scrivere il Patto della salute 2019-2021, tenendo fede agli impegni assunti con le Regioni e in coerenza con la forte volontà di dare concretezza e rapidità ai lavori. Il nuovo testo definirà le politiche per la salute del prossimo triennio.

Gli undici gruppi di lavoro insediati sono i seguenti:

  • Lea e Piani di rientro
  • Risorse umane
  • Mobilità
  • Enti vigilati
  • Governance farmaceutica e dei dispositivi medici
  • Investimenti
  • Reti strutturali di assistenza territoriale sociosanitaria
  • Fondi integrativi
  • Modelli previsionali
  • Ricerca
  • Efficienza e appropriatezza utilizzo fattori produttivi

PATTO PER LA SALUTE 2014-2016

L'accordo tra lo Stato e le Regioni sul Patto per la salute per gli anni 2014-2016, siglato il 10 luglio 2014, cambia il sistema sanitario italiano e riguarda 60 milioni di cittadini. Ecco i punti principali:

  • La novità: dopo anni di tagli lineari le Regioni avranno certezza di budget, sara' possibile avviare una programmazione triennale. 
  • L'obiettivo è rendere il sistema sanitario sostenibile di fronte alle nuove sfide: l'invecchiamento della popolazione, l'arrivo dei nuovi farmaci sempre più efficaci ma costosi, la medicina personalizzata. 
  • Lotta agli sprechi e alle inefficienze, risparmi da reinvestire in salute.
  • Garantire a tutti l'accesso alle cure, ai farmaci e uno standard qualitativo di assistenza.
  • Aggiornare i Lea significa togliere prestazioni e cure ormai obsolete,  che comunque costano, e sostituirle con nuove e moderne cure piu'  efficaci per la cura delle malattie.
  • Viene aggiornato anche il nomenclatore per garantire ai cittadini protesi moderne: era fermo da quindici anni.
  • Il malato dal centro: l'umanizzazione delle cure e' il fulcro del nuovo Patto.
  • Si adeguano i Lea inserendovi tutte le malattie rare.
  • Riorganizzare gli ospedali, potenziare la medicina dei territorio significa creare una rete d'assistenza molto piu' efficiente e capillare ed evitare l'ingolfamento dei grandi ospedali.
  • Riorganizzare la medicina del territorio con ruoli da protagonisti per i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie di servizio.

I precedenti Patti per la Salute

Triennio 2010-2012

Nella seduta del 3 dicembre 2009 è stato siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il Patto per la Salute 2010–2012.

Con il Patto per la Salute 2010-2012, lo Stato si impegna ad assicurare 104.614 milioni di euro per l’anno 2010 e 106.934 milioni di euro per l’anno 2011, un incremento del 2,8% per l’anno 2012. 

Viene poi ampliato lo spazio di programmabilità degli interventi previsti nel programma straordinario di investimenti di edilizia sanitaria, elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro, a 24 miliardi di euro, e sulla possibilità di utilizzare, per gli interventi di edilizia sanitaria, anche le risorse FAS di competenza regionale. 

Governo e Regioni si accordano inoltre sui settori strategici in cui operare allo scopo di qualificare i servizi sanitari regionali e di garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, con un contestuale un maggior controllo della spesa:

  • riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;
  • assistenza farmaceutica;
  • governo del personale;
  • qualificazione dell’assistenza specialistica;
  • meccanismi di regolazione del mercato e del rapporto pubblico privato;
  • accordi sulla mobilità interregionale;
  • assistenza territoriale e post acuta;
  • potenziamento dei procedimenti amministrativo contabili;
  • rilancio delle attività di prevenzione.

Vengono confermate le funzioni del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza; viene inoltre istituita la Struttura di monitoraggio paritetica.

Relativamente all’assistenza farmaceutica e ai dispositivi medici, Governo e Regioni si impegnano a costituire un apposito tavolo che formuli una organica proposta entro 30 giorni, sulla base dei seguenti principi:

  1. definizione di modalità e strumenti per il governo dell’assistenza farmaceutica ospedaliera
  2. garanzia - da parte dell’AIFA – di mettere a disposizione delle Regioni dati analitici sui consumi farmaceutici;
  3. revisione dell’attuale disciplina del ricorso ai farmaci “off label"
  4. monitoraggio della spesa farmaceutica, al fine di formulare proposte per assicurare il rispetto dei tetti programmati.

Con riferimento ai pazienti anziani non autosufficienti, si conviene che:

  1. anche al fine di agevolare i processi di de-ospedalizzazione, nelle singole regioni e province autonome la dotazione di posti letto di residenzialità e delle strutture di semiresidenzialità e l’organizzazione dell’assistenza domiciliare per i pazienti anziani e altri soggetti non autosufficienti, sono oggetto di uno specifico atto di programmazione integrata, in coerenza con le linee prestazionali previste nel vigente DPCM di fissazione dei LEA;
  2. l’ammissione alle varie forme di assistenza residenziale e domiciliare è subordinata ad una valutazione multidimensionale effettuata con gli strumenti valutativi già concordati dalle Regioni con il Ministero, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  3. sono definitivamente attivati i flussi informativi relativi alle prestazioni di assistenza domiciliare e di assistenza residenziale afferenti al Nuovo sistema informatico sanitario (NSIS). La valorizzazione delle prestazioni registrate in tali flussi informativi deve coincidere con i valori riportati nel modello LA, relativi all’assistenza residenziale e domiciliare.

Quanto al monitoraggio e alla verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), si conviene di aggiornare il provvedimento relativo al sistema di indicatori di garanzia nonché di utilizzare, nella fase intermedia, il set di indicatori già approvato per l’anno 2007 dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, e di monitorare l’andamento degli stessi LEA in relazione alla definizione dei costi standard in attuazione del federalismo fiscale. 

Consulta:

Triennio 2007-2009

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente un nuovo Patto sulla salute.

Triennio 2005-2007

Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n.311.

Triennio 2002-2004 e adeguamento 2001

Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1299&area=programmazioneSanitariaLea&menu=vuoto

SCUOLAMEDICI CORSO ECM APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PAZIENTE OBESO

ROMA Sabato 11 maggio 2019 grandissimo apprezzamento per l’ intervento sul tema dell’obesità del Dott.  Marcello Avallone Specialista in Chirurgia Generale,  diverse le figure professionali coinvolte: oltre al chirurgo generale, il biologo nutrizionista, lo psicologo, il medico di medicina generale, gli specialisti in scienza dell’alimentazione, gli endocrinologi. Un confronto multidisciplinare fra professionisti incentrato sul percorso di cura del paziente ponendo l’attenzione sulla persona, i suoi vissuti , il suo stile di vita, l’educazione alimentare, le valutazioni nutrizionali e psicologiche propedeutiche all’approccio chirurgico come miglioramento della qualità di vita del paziente obeso.foto dott avallone

Obesità infantile, un problema importante che si può combattere già dalla prima infanzia con l’allattamento al seno

ISS, 30 aprile 2019

Nonostante tutti gli sforzi fatti nei paesi della Regione Europea dell’OMS, tra i bambini la percentuale di obesità rimane alta: maggiore tra chi non è stato allattato al seno rispetto a chi lo è stato (16,8% vs 9,3%) e con picchi di obesità grave soprattutto tra i maschi, che in Italia toccano il 4,3%. E’ questo lo scenario fotografato da due studi, presentati nel corso dello European Congress on Obesity, che si sta svolgendo in questi giorni a Glasgow (Regno Unito), effettuati con i dati della Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) dell’OMS, a cui l’ISS partecipa con la sorveglianza OKkio alla SALUTE rappresentando l’Italia. L’indagine COSI per più di 10 anni ha misurato, in oltre 300 mila bambini ogni tre anni, il trend di sovrappeso e obesità tra gli alunni della scuola primaria (6-9 anni).

Il primo studio  ha rilevato tra i 21 paesi partecipanti (637 mila bimbi circa monitorati in tre raccolte dati) la presenza tra l’1% in Svezia e Moldavia e il 5,5% a Malta di bambini con obesità grave, cioè ad alto rischio di complicanze per la salute. La prevalenza di obesità severa, maggiore tra i maschi, varia significativamente da paese a paese e tocca le punte più alte nel Sud Europa.  In Italia, adottando le classificazioni OMS, la percentuale è pari a 4,3%, con una tendenza alla diminuzione negli anni.

Il secondo studio  mostra che tra i bambini allattati al seno per almeno sei mesi ci sono meno obesi rispetto ai piccoli che sono stati allattati al seno per meno di sei mesi e rispetto a quelli che non lo sono stati affatto. In media il tasso di obesità tra i bimbi non allattati al seno è pari al 16,8%, tra quelli allattati per meno di 6 mesi è del 13,2% e tra coloro che invece hanno preso il latte della mamma più a lungo diminuisce a 9,3%. Il fenomeno è stato osservato in 22 paesi che hanno partecipato alla quarta raccolta dati del COSI svoltasi tra il 2015 e il 2017 coinvolgendo più di 100 mila bambini.

“L’obesità nei bambini rappresenta uno dei principali problemi di sanità pubblica dei nostri tempi – afferma Angela Spinelli, Direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (ISS) – Si tratta senza dubbio di un fenomeno multifattoriale, con possibili gravi conseguenze a lungo termine sulla salute e sulla società intera. Come tale va affrontato prima di tutto attraverso la prevenzione, a cominciare dall’allattamento per poi proseguire con programmi e iniziative nei bambini e giovani che aiutino ad effettuare scelte salutari. Ma nel caso di obesità grave bisogna garantire anche i servizi per aiutare questi bambini e le loro famiglie a contrastarla. In Italia negli ultimi anni abbiamo osservato una lieve diminuzione del fenomeno ma è ancora una sfida aperta”.

Leggi il press release dell’OMS

https://www.iss.it/?p=3537

RECUPERO CREDITI ECM TRIENNIO 2014-2016

09/11/2018 - Nuove regole per recupero crediti e autoformazioneLa Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s. ha adottato una delibera  finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.

Nello specifico, sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità per tutti i professionisti di poter recuperare i crediti relativi al triennio 2014-2016, nel caso non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale nello scorso triennio. È stato deliberato, inoltre, l’ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%. 

 il testo della Delibera con il dettaglio dei provvedimenti adottati.

http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=124

Assistenza odontoiatrica, indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali

Il ministero della Salute ha realizzato le prime Indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche.

Obiettivo del documento è uniformare a livello nazionale una corretta presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale del paziente con disabilità che ha bisogno di cure odontoiatriche, in base al grado collaborazione e autonomia.

Il paziente con bisogni speciali è, infatti, colui che nell’operatività preventiva, diagnostica e terapeutica richiede tempi e modi diversi da quelli di routine. Quando in condizione di "non collaborazione" necessita anche della presenza di un ambiente operativo opportunamente attrezzato e di personale medico e assistenziale adeguatamente formato.

Redatto da un sottogruppo di lavoro, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Gruppo tecnico sull'odontoiatria (istituito con D.M. 15 marzo 2018 e successive modifiche), il documento fornisce indicazioni sulla scorta della letteratura esistente in materia, dell’esperienza clinica degli esperti del settore e dell’applicazione in ambito odontostomatologico del modello di presa in carico del paziente con disabilità. 

Il documento è stato sottoposto al giudizio del Consiglio Superiore di Sanità, che ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti tecnici e alla qualità metodologica utilizzata per la stesura dello stesso.

Consulta il documento Indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3714

Il meccanismo antidepressivo della ketamina

Gli effetti antidepressivi di questa molecola sono legati alla sua capacità di ripristinare una serie di collegamenti attraverso le cosiddette spine dendritiche fra neuroni della corteccia prefrontale. La scoperta aiuterà a sviluppare nuovi approcci per il trattamento delle forme depressive resistenti agli attuali farmaci

L’azione antidepressiva esercitata dalla ketamina a opportuni dosaggi sarebbe legata alla capacità della sostanza di ripristinare la capacità dei neuroni di produrre spine dendritiche precedentemente perse. Le spine dendritiche sono piccole protuberanze sui dendriti, le ramificazioni dei neuroni destinate a ricevere i segnali dagli altri neuroni con cui sono in contatto. Lo studio, effettuato da ricercatori della Weill Cornell Medicine a New York e pubblicato su “Science”, aiuterà a sviluppare nuove strategie terapeutiche per i pazienti affetti da depressione resistente ai farmaci.

I trattamenti farmacologici contro la depressione oggi disponibili hanno un tempo di latenza elevato; fra l’inizio della terapia e il momenti in cui si manifesta un primo alleviamento dei sintomi passano dalle due alle tre settimane, un periodo che può essere particolarmente critico. Inoltre, quasi il 30 per cento dei pazienti con depressione risulta resistente ai trattamenti farmacologici.
Fra le sostanze attualmente allo studio per combattere questo disturbo e in particolare le forme resistenti, quella che ha maggiori probabilità di diventare disponibile in tempi relativamente brevi è la ketamina.

La ketamina è una sostanza inizialmente introdotta come anestetico, soprattutto in ambito veterinario e pediatrico, di cui una decina di anni fa sono stati rilevati, a dosaggi più bassi, effetti antidepressivi. Nel marzo scorso, addirittura, la statunitense Food and Drug Administration ha approvato uno spray nasale a base di ketamina per il trattamento della depressione resistente.

Il meccanismo d’azione di questa molecola – che ha il pregio di un’azione antidepressiva quasi immediata, ma con una durata dell’effetto piuttosto ridotta – è tuttavia 
in larga parte ancora sconosciuto. Quello che era noto in merito alla sua azione antidepressiva è il coinvolgimento di un neurotrasmettitore eccitatorio (che stimola cioè l’attivazione dei neuroni): il glutammato.

Ora Rachel N. Moda-Sava e colleghi hanno fatto un passo in avanti nella comprensione del meccanismo scoprendo che il comportamento depressivo indotto nei topi attraverso la somministrazione di cortisone era associato alla perdita di spine dendritiche sui neuroni nella corteccia prefrontale. La successiva somministrazione di ketamina ha poi permesso di osservare il ripristino, almeno parziale, delle spine dendritiche precedentemente scomparse e un buon alleviamento dei comportamenti depressivi. La scoperta è stata possibile grazie all’uso di sofisticate tecniche di osservazione microscopica in vivo dei neuroni della corteccia prefrontale.

Ora i ricercatori proseguiranno il loro studio per cercare di scoprire i processi molecolari coinvolti in questa azione, nella speranza di trovare il modo di allungare il periodo durante il quale la ketamina esercita i propri effetti positivi. (red)

Oncologia, riconosciuta l’invalidità per le mutazioni Brca

Attualmente nel nostro Paese si contano tra i 75 e i 150mila donne portatrici delle mutazioni genetiche Brca1 e Brca2, che predispongono a sviluppare, anche in giovane età, tumori del seno, dell’ovaio e dell’endometrio, oltre ad altre neoplasie. D’ora in poi, a tutte le pazienti che sceglieranno di sottoporsi a un intervento chirurgico preventivo di asportazione della mammella o delle ovaie sarà riconosciuta una corretta percentuale d’invalidità. È questo si evince da una comunicazione tecnico-scientifica firmata dal coordinatore generale medico legale dell’Inps, Massimo Piccioni, e dal vicecoordinatore Onofrio De Lucia, inviata nel febbraio a tutte le commissioni medico-legali. Il documento sottolinea il disagio funzionale e psicologico che deriva dall’avere la mutazione e dal conseguente intervento, tanto da far considerare i sui effetti come invalidanti.

Grande soddisfazione per la decisione dell’INPS è stata espressa dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO), che ha promosso questa svolta normativa insieme con l’associazione aBRCAdaBRA, nata per rappresentare i bisogni delle persone portatrici della mutazione Brca.

«La comunicazione dell’Inps segna un’importante innovazione nel sistema di welfare che tiene il passo con le più recenti innovazioni in campo medico e, specialmente, genetico”, ha sottolineato Elisabetta Iannelli, segretario generale della FAVO. “Ora che la via tracciata dal progresso scientifico ci porta nella direzione della medicina di precisione, i cui necessari presupposti risiedono nei test biomolecolari e genetici, le indicazioni date dall’Inps per una corretta valutazione della disabilità anche per le persone sane portatrici di un rischio genetico, ma che affrontano interventi terapeutici preventivi di non poco rilievo, costituisce una vera e propria apertura di orizzonti, che in futuro riguarderanno anche altri rischi di malattia diagnosticati prima dell’insorgenza della stessa”.

E si può prevedere una ricaduta positiva anche per le donne in cui la malattia è già insorta.

«Questa novità, assoluta sulle donne sane comporterà un innalzamento della percentuale d’invalidità anche per le donne malate e Brca positive”, ha concluso Iannelli.

https://medicoepaziente.it/2019/oncologia-riconosciuta-linvalidita-per-le-mutazioni-brca/

PADOVA ECCEZIONALE INTERVENTO CHIRURGICO SU 47ENNE AFFETTO DA METASTASI EPATICHE INOPERABILI

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COMUNICATO STAMPA, 5 marzo 2019

ECCEZIONALE INTERVENTO CHIRURGICO SU 47ENNE AFFETTO DA METASTASI EPATICHE INOPERABILI. UNA PORZIONE DI FEGATO DA DONATORE VIVENTE, RIGENERA IN SOLI 17 GG, DOPO ESSERE STATA TRAPIANTATA A FIANCO DEL FEGATO MALATO POI RIMOSSO IN VIDEOLAPAROSCOPIA. E’ LA PRIMA VOLTA AL MONDO.

Il paziente di 47 anni, in questi giorni è ritornato a casa e ha ripreso la sua attività ordinaria.

Era affetto da multiple metastasi epatiche da tumore del colon e giudicato inoperabile per il numero di metastasi che interessavano tutti i segmenti del fegato.

Il Prof. Umberto Cillo Direttore della Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova con il suo staff di professionisti altamente qualificati ha optato per un innovativo intervento che nasce dalla lunga esperienza nell’ambito della trapiantologia oncologica della Clinica di Chirurgia Epatobiliare.

L’INTERVENTO CHIRURGICO

L’intervento chirurgico si è svolto in due tempi: nel primo intervento un piccolo frammento di fegato donato da un familiare è stato trapiantato a fianco del fegato malato. Dopo la crescita del frammento donato che in 17 giorni ha raggiunto un volume tale da sostenere la vita, nel secondo intervento il fegato metastatico del paziente è stato rimosso per la prima volta al mondo a Padova con tecnica mini-invasiva in videolaparoscopia. Il folto team di esperti (chirurghi, anestesisti, tecnici della perfusione, strumentisti, infermieri e operatori di sala operatoria, oltre 20 persone specializzate) ha eseguito il delicatissimo intervento chirurgico combinando le 3 tecniche chirurgiche di alta specializzazione:

  1. L’asportazione di metà del fegato affetto da metastasi;
  1. Il trapianto in posizione ausiliaria della porzione di fegato donato (a fianco del fegato malato);
  1. L’asportazione in videolaparoscopia del fegato malato residuo dopo aver ottenuto una rigenerazione fino ad oltre il doppio del volume della porzione del fegato donato.

Step 1

L’intervento chirurgico è stato eseguito presso l’Azienda Ospedaliera/Università di Padova, ha avuto inizio alle 8:00 del mattino e si è concluso alle ore 02:00 di notte del giorno successivo.

Nella prima fase è stata condotta l’esplorazione addominale sul paziente che ha ricevuto il trapianto. Accertata l’assenza di malattia extraepatica, in una sala operatoria adiacente ha avuto inizio l’intervento chirurgico sul donatore che ha portato all’asportazione del lobo sinistro del fegato, circa il 20% della massa epatica.

Fino ad oggi il trapianto da vivente veniva eseguito utilizzando almeno il 60-65% della massa epatica del donatore con significativo aumento del rischio.

Nella sala operatoria vicina, è stata eseguita in contemporanea l’asportazione del lobo sinistro del fegato del ricevente. La porzione di fegato prelevata dal donatore è stata impiantata con tecniche di ricostruzione vascolare microchirurgica e con l’ausilio del microscopio operatorio.

E’ stato eseguito un trapianto di fegato ausiliario da donatore vivente con tecnica RAPID.

Il ramo destro della vena porta del ricevente è stato quindi interrotto per garantire tutto l’apporto ematico al lobo sinistro trapiantato stimolandone una rapida (RAPID) rigenerazione epatica. Questo primo intervento è durato 15 ore.

Step 2

A distanza di 15 giorni con un esame TAC è stato eseguito il calcolo volumetrico del fegato donato dopo rigenerazione. La TAC ha dimostrato che il fegato trapiantato dopo incubazione e rigenerazione ha raggiunto più del doppio del volume iniziale dimostrando di essere funzionalmente sufficiente a sostenere la vita del paziente.

Si è quindi eseguito il secondo intervento 17 giorni dopo. L’intervento è durato 6 ore e si è svolto interamente con tecnica mini-invasiva videolaparoscopica ed è consistito nell’asportazione del fegato malato residuo. Con tecnica mini-invasiva per via videolaparoscopica è stato rimosso il lobo destro malato lasciando in sede solo il lobo sinistro trapiantato da donatore vivente, incubato e rigenerato, per la prima volta al mondo.

È la sesta volta che sulla Terra viene eseguito questo complesso intervento, il secondo nel mondo da donatore vivente e Padova ha realizzato lo Step 2, per la prima volta al mondo, interamente con tecnica mini-invasiva in video laparoscopia.

L’EQUIPE

L’intervento è stato eseguito da tre equipes chirurgiche della Chirurgia Epatobiliare coordinate in contemporanea: Prof. Umberto Cillo, Prof. Enrico Gringeri, Dott. Riccardo Boetto, Dott. Domenico Bassi, Dott.ssa Marina Polacco, Dott.ssa Michela Di Giunta, Dott.ssa Alessandra Bertacco, Dott. Alessio Pasquale, Dott.ssa Federica Scolari.

L’equipe anestesiologica: Dott. Paolo Feltracco, Dott.ssa Stefania Barbieri, Dott. Helmut Galligioni, Dott. Stefano Veronese. Si sono alternati nell’arco della lunga maratona chirurgica oltre 20 tra strumentisti, infermieri e operatori di sala operatoria. Hanno contribuito i Radiologi dell’Azienda Ospedaliera diretti dal Dott. Camillo Aliberti.

Il paziente è stato seguito e selezionato per il trapianto dalla Dott.ssa Vittorina Zagonel dell’Istituto Oncologico Veneto e dalla sua equipe: Dott.ssa Sara Lonardi, Dott. Fotios Lupakis, Dott.ssa Francesca Bergamo, Dott. Vincenzo D’Adduzio.

LA TECNICA

La tecnica RAPID configura un tipo di trapianto di fegato parziale ausiliario in due Step. La procedura consiste in un primo tempo chirurgico con il prelievo di una piccola porzione di fegato (lobo sinistro) dal donatore (vivente o deceduto) attraverso un intervento chirurgico di resezione epatica. Nel ricevente viene asportata la stessa porzione di fegato (lobo sinistro) al posto della quale viene impiantata, nella stessa sede, la porzione di fegato sinistro del donatore. La porzione destra del fegato malato del ricevente (lobo destro) rimane ancora in sede a dare un aiuto temporaneo al lobo sinistro trapiantato nello svolgimento delle sue funzioni. La vena che garantisce il flusso di sangue al fegato destro - ramo destro della vena porta - viene occlusa e tutto il flusso di sangue attraverso il quale arrivano anche i fattori di rigenerazione, viene esclusivamente convogliato al lobo sinistro trapiantato.

2 settimane dopo vengono eseguiti il calcolo del volume della nuova porzione di fegato trapiantato (lobo sinistro) e un test di funzione mediante scintigrafia epatobiliare. Se il volume epatico risulta sufficiente a sostenere la vita del paziente, si procede al 2° Step chirurgico in cui il lobo destro malato viene definitivamente rimosso, mantenendo in sede solo il lobo sinistro trapiantato adeguatamente rigenerato e funzionante.

 

IL FUTURO

Se gli studi confermeranno le premesse, la tecnica RAPID rappresenterà una straordinaria fonte di donazione aggiuntiva a quella oggi disponibile, caratterizzata da un bassissimo rischio di complicanze per i donatori viventi, vista la bassa percentuale di fegato donata (solo 20%).

Questa tecnica inoltre rappresenta una possibilità concreta di trapianto di fegato per i numerosissimi pazienti con metastasi inoperabili da tumore del Colon-retto oggi affidati alla sola chemioterapia.

   DATI EPIDEMIOLOGICI SULLE METASTASI DA TUMORE DEL COLON-RETTO

Il tumore del colon è la seconda causa di morte per neoplasia nei paesi occidentali

Circa il 50% dei pazienti svilupperanno metastasi al fegato nel corso della malattia

Oltre il 65% delle morti è correlato alla insufficienza epatica secondaria alla presenza di metastasi epatiche

La chirurgia è l’unica opzione terapeutica valida in grado di offrire sopravvivenze del 50-60% a 5 anni

La chirurgia ad intento curativo è possibile solo nel 10-20% dei casi

La ricorrenza di malattia è del 70% a 3 anni

I pazienti non operabili sono candidati a cure palliative

La sopravvivenza mediana dopo la prima linea di chemioterapia è di 24 mesi ma si riduce a 10-12 mesi dopo la seconda linea di chemioterapia e a 5 mesi in pazienti in progressione di malattia

Il trapianto di fegato potrebbe garantire sopravvivenze superiori al 60% a 5 anni in casi strettamente selezionati

Fonte dati:

Lupakis F et al, NEJM 2014;371:1609-18.

Moris D et al, J Surg Oncol 2017; 116: 288-297

Hagness M, Ann Surg 2013; 257:800-806

Dueland S et al, Ann Surg Oncol 2014 Oct 9

 

 https://www.aopd.veneto.it/sez,108

Si autorizza la diffusione ai Media – il Capo Ufficio Stampa Dr.ssa Luisella Pierobon

 

Cure palliative e terapia del dolore: rapporto al Parlamento sui dati 2015-2017

Il Ministro della Salute ha inviato al Parlamento il Rapporto sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” – 2015-2017. A otto anni dalla pubblicazione della legge 38/2010, il Rapporto descrive lo stato di attuazione della legge, i traguardi raggiunti e le criticità ancora presenti.

Il quadro che ne scaturisce è caratterizzato da luci e ombre: difatti, di fronte ad un miglioramento della qualità e dell’offerta assistenziale per le cure palliative in regime residenziale e domiciliare e allo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative e di terapia del dolore, persistono forti disomogeneità regionali sulle caratteristiche e sulla tipologia dell’assistenza offerta nei vari setting assistenziali.

In cifre
Nel triennio dal 2015 al 2017, il numero di hospice sul territorio nazionale ha raggiunto il totale di 240 strutture (erano 231 nel 2014) mentre il numero dei posti letto risulta di 2.777 (226 posti letto in più rispetto al 2014).
A livello nazionale, nell’anno 2017, risulta una carenza di 244 posti letto in hospice ma, come sempre, la situazione appare fortemente disomogenea, con Regioni in surplus (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio) e Regioni in grave deficit (Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia).
A distanza di circa 20 anni dalla legge n. 39/1999, che ha stanziato 206 milioni di euro per la costruzione degli hospice e l’organizzazione delle reti assistenziali, risulta utilizzato dalle Regioni il 94 per cento delle risorse.
Nel triennio dal 2015 al 2017, l’andamento percentuale della durata dei tempi di attesa tra la ricezione della ricetta del medico curante e la presa in carico del paziente in hospice conferma percentuali elevate di ricoveri con tempi di attesa inferiori ai 2 giorni, seguite da quelle dei ricoveri con tempi di attesa da 4 a 7 giorni.
Nel 2017, il numero totale di pazienti assistiti a domicilio ha raggiunto le 40.849 unità. Rispetto all’anno 2014 si registra un aumento del numero totale di pazienti assistiti pari al 32,19% per un totale di 326 mila giornate di cure palliative erogate a domicilio. Nonostante l’incremento rilevante, il numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio resta assai distante dallo standard individuato dal DM n. 43 del 2007.
Ad oggi, l’unica informazione significativa sulla terapia del dolore attiene al consumo territoriale di farmaci oppioidi, che ammonta nel 2017 a più di 16 miliardi di dosi, 1,6% in più rispetto al 2016.
Traguardi
I principali traguardi raggiunti in questi anni sono:

la definizione degli adempimenti regionali per l’accreditamento delle strutture sanitarie di cure palliative (Intesa Stato-Regioni del 15 febbraio 2015);
il riconoscimento dell’esperienza triennale in cure palliative per i medici non in possesso di specializzazione, ai fini della certificazione professionale (decreto ministeriale del 4 giugno 2015), e l’aggiornamento dei LEA per quanto concerne le cure palliative, descritte nei diversi setting assistenziali (domicilio, hospice, ospedale) in cinque diversi articoli del DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Criticità
Le criticità evidenziate nel rapporto riguardano lo sviluppo ancora molto disomogeneo delle reti locali di cure palliative e l’adozione di modelli organizzativi e percorsi assistenziali di presa in carico del paziente difformi tra le diverse Regioni; anche l’offerta formativa in cure palliative per gli operatori sanitari è ancora insufficiente e particolarmente critica risulta la situazione delle Reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche.

Flussi informativi
Il rapporto descrive l’attività svolta dal SSN negli anni 2015-2017, rilevata attraverso i flussi informativi nazionali (assistenza domiciliare – SIAD; assistenza residenziale – hospice; assistenza ospedaliera – SDO), e in particolare:

l’andamento dei decessi in ospedale, a domicilio e in hospice;
l’offerta di assistenza in hospice (numero di strutture e posti letto, n. pazienti ricoverati);
la durata dei ricoveri in hospice;
la provenienza dei pazienti ricoverati in hospice e i tempi di attesa;
le principali prestazioni erogate in hospice;
l’offerta di cure palliative domiciliari;
la durata delle cure domiciliari;
gli accessi di operatori al domicilio.
Sintesi dei lavori del Comitato tecnico sanitario
Gli ultimi capitoli offrono un resoconto del lavoro svolto dalla Sezione O del Comitato tecnico sanitario e illustrano, in particolare, i documenti elaborati dalla Sezione in tema di accreditamento delle Reti di cure palliative e terapia del dolore e di proposta di modifica degli ordinamenti didattici universitari per i medici, gli psicologi e le altre professionalità sanitarie coinvolte.
fonte http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3622
Consulta: Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010

06/12/2018 - Delibera di pubblicazione del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario"

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=128

ECM TEMATICHE SPECIALI DI INTERESSE NAZIONALE

06/11/2018 - Tematiche di interesse nazionaleLa Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s. ha adottato una delibera  nella quale ha ritenuto, su specifica richiesta del Ministero della salute, di inserire tra le tematiche speciali di interesse nazionale la antimicrobico resistenza.fonte http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=123

PREMIO NOBEL MEDICINA 2018

Il Premio Nobel per la Medicina 2018 è stato assegnato a James P. Allison e a Tasuku Honjo e sono stati premiati per le ricerche sul freno naturale che riesce a bloccare l'avanzata dei tumori, sulle quali si basa l'immunoterapia.

Stimolando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali, i vincitori del premio Nobel di quest'anno hanno stabilito un principio completamente nuovo per la terapia del cancro"

 In particolare due studiosi "hanno capito che si può stimolare il sistema immunitario per attaccare le cellule tumorali, un meccanismo di terapia assolutamente nuovo nella lotta a un tipo di malattia che uccide ogni anno milioni di persone e che costituisce una delle più gravi minacce alla salute dell'umanità"

Allison ha studiato una proteina che funziona come freno al sistema immunitario, ha capito il potenziale per liberare le cellule che attaccano i tumori.

Il giapponese Honjo ha lavorato alla stessa tecnica, ma con un differente sistema d'azione. Le terapie dei due studiosi hanno rivelato una sorprendente efficacia nella lotta al cancro.

ECM 2026